Visualizzazione post con etichetta sicilia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta sicilia. Mostra tutti i post

giovedì 16 luglio 2015

Crocetta e l'autosospensione da Presidente della Regione Sicilia

Crocetta si è autosospeso. Ma è legittima la sospensione del Presidente della Regione Sicilia?
Di seguito un esaustivo saggio di due ricercatori di diritto costituzionale dell'Università di Palermo.

martedì 9 giugno 2015

Sicilia, finanziaria 2015. Il testo

LEGGE 7 maggio 2015, n. 9.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.
Tutti gli enti e le somme assegnate
Supplemento ordinario n. 1  alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA(p. I) n. 20 del 15 maggio 2015 (n. 16)

venerdì 15 maggio 2015

Ordinamento enti locali e potestà legislativa esclusiva in Sicilia

In materia di ordinamento degli enti locali la Regione Siciliana è titolare di potestà legislativa
esclusiva. Il fondamento giuridico di tale potestà è da rinvenire nell’art. 15 dello Statuto Speciale
della Regione Siciliana in base al quale, al comma 1°, tra le materie a competenza legislativa
esclusiva, ritroviamo “..il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative, mentre al comma
II° si aggiunge che “L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui
Liberi Consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
Nel quadro di tali principi spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali”.

Per effetto della richiamata normativa:

1) la disciplina legislativa in materia di ordinamento degli enti locali deve essere ricercata nelle
leggi regionali che disciplinano la materia;

2) le leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali non trovano diretta applicazione in
Sicilia, come del resto tutte le leggi che disciplinano materie demandate alla potestà legislativa
esclusiva della Regione Siciliana, salvo che non intervenga un espresso “recepimento” delle stesse.
La conseguenza immediata della concreta applicazione dei principi prima esposti è costituita dal
fatto che, eventuali innovazioni introdotte nell’ordinamento degli enti locali dal parlamento
nazionale, non trovano immediata applicazione in Sicilia, fino a quando il legislatore siciliano non
intervenga attraverso una norma di “recepimento”.
In effetti, con l’obiettivo di temperare la rigidità formale della normativa esposta, nel senso di
facilitare, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di applicare anche in Sicilia norme di
portata innovativa con effetti immediati, la dottrina ha elaborato ed introdotto nel sistema siciliano
il c.d. “principio di prevenzione”.
In conformità a tale principio la legislazione statale, in materie di competenza legislativa esclusiva,
non trova applicazione nell’ordinamento regionale siciliano solo nel caso in cui la materia risulti già
preventivamente disciplinata dal legislatore titolare della predetta potestà, mentre in caso contrario,
cioè nel caso in cui la materia non risulti disciplinata dal legislatore siciliano, la normativa statale
può trovare applicazione.
Ovviamente l’efficacia nella nostra regione della normativa statale che disciplina la materia di
competenza legislativa esclusiva, viene meno ove la regione si riappropri della sua potestà ed
intervenga disciplinando la materia.
In questo caso si produce quello che i costituzionalisti hanno definito in modo alquanto efficace
“effetto ghigliottina”, nel senso che la normativa statale cessa di produrre effetti (…è
ghigliottinata !) lasciando il posto alla legge regionale successivamente intervenuta.

È il caso di rilevare che l’esercizio della potestà legislativa esclusiva, da parte del legislatore
siciliano, soggiace a limiti che hanno una fonte di carattere costituzionale. In particolare:

1) Principi generali dell’ordinamento giuridico.
I limiti appartenenti alla categoria “de qua” non sono di facile individuazione poiché non esiste,
ovviamente, un’elencazione alla quale fare riferimento, bensì scaturiscono da un’attività
d’interpretazione che deve essere svolta caso per caso e materia per materia verificando che
l’esercizio della potestà legislativa sia coerente all’evoluzione dei principi e delle idee forza che nei
vari settori della nostra società, caratterizzata da un forte dinamismo, in un determinato momento
storico si sono affermati.
In concreto, volendo esemplificare, pur essendo attribuita alla Regione Siciliana potestà legislativa
esclusiva nella materia dell’ordinamento degli enti locali, il suo esercizio attraverso la produzione
normativa non può spingersi al punto di derogare a norme di principio dell’ordinamento giuridico
desumibili dallo stesso in generale o da singole leggi di settore.
L’osservanza dei principi di cui trattasi è, inoltre, funzionale a garantire l’unitarietà
dell’ordinamento giuridico italiano che non può essere mortificata neanche dall’esercizio della
potestà legislativa esclusiva.
(Esempio: la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime alcune norme dell’ordinamento regionale
siciliano in materia d’ineleggibilità alla carica di consigliere comunale poiché recanti una disciplina
più restrittiva rispetto ad equipollenti disposizioni statali, ritenendo non giustificati trattamenti
diversi in materia d’elettorato passivo all’interno dell’unitario ordinamento italiano - sentenza della
Corte Costituzionale 13 dicembre 1989, n. 571 in materia d’elettorato passivo – ineleggibilità alla
carica di consigliere comunale).

2) Le norme fondamentali di riforma economico sociale.
Il suddetto limite è frutto d’elaborazioni prodotte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha affermato che la normativa prodotta dal parlamento nazionale non trova
ostacoli alla sua concreta applicazione anche nelle Regioni a Statuto Speciale, in materie demandate
alla potestà legislativa esclusiva, laddove la normativa medesima è da definire “di riforma
economico sociale”.
La stessa Corte Costituzionale ha stabilito che le leggi statali possono essere qualificate norme
fondamentali di riforma economico sociale in presenza dei seguenti caratteri:
a) si mostrino idonee d incidere sul tessuto dell’ordinamento e della società;
b) siano riferite a settori e/o beni di natura economico sociale di particolare rilievo;
c) corrispondano ad interessi unitari estesi nell’intero territorio nazionale.
Non è in concreto agevole individuare le norme legislative prodotte dal parlamento nazionale che
sono da classificare di riforma economico sociale.
Il criterio distintivo che è stato utilizzato in alcune occasioni dal legislatore nazionale è stato quello
dell’auto qualificazione. In buona sostanza, in alcuni casi, penso alla legge 109/1994 sui lavori
pubblici, il legislatore nazionale ha definito la legge predetta “ di riforma economico sociale” e,
come tale, molti interpreti hanno ritenuto che la stessa fosse immediatamente applicabile anche in
Sicilia.
Sul tema intervenne la Corte Costituzionale la quale sancì l’incostituzionalità dell’art. 1 della legge
109/1994 nella parte in cui auto - qualificava in modo generalizzato il suo contenuto di riforma
economico sociale, anziché solo i principi desumibili dalle disposizioni della legge stessa sono da
considerare inderogabili (sentenza 7 novembre 1995, n. 482).
Da quanto esposto possiamo certamente affermare che la concreta applicazione del principio “de
quo”, nelle regioni a statuto speciale tra le quali la Sicilia, passa attraverso un esame delle norme
statali e della reale portata innovativa che alle stesso ha inteso attribuire il legislatore nazionale, al
di la della loro auto - qualificazione.
Per fare un esempio concreto, va ricordato che quando il legislatore nazionale produsse la legge
127/1997 (cosiddetta “Bassanini bis”) la quale ebbe una portata estremamente innovativa sotto
l’aspetto dell’assetto e riparto delle competenze tra organi politici ed organi burocratici, ciò che si
registrò fu un forte senso di resistenza e frustrazione nell’ambito di molti settori del parlamento
siciliano.
Da parte di molti studiosi, proprio per la portata fortemente innovativa della riforma, si ritenne che
la stessa presentasse i caratteri di norma fondamentale di riforma “economico sociale” e come tale
d’immediata applicabilità nell’ordinamento siciliano in generale e degli enti locali in particolare
senza necessità di specifico “recepimento” con norma regionale.
In presenza di tale presa di posizione forte e del convincimento di molti della correttezza ed utilità
dell’interpretazione data dalla dottrina più avanzata sulla reale portata della riforma, l’assemblea
regionale siciliana, “tagliando la testa al toro”, ha emanato la legge regionale 23/1998 che, di fatto,
ha recepito in Sicilia la legge 127/1997.

C) Obblighi internazionali dello Stato.
Anche in materia d’adempimento agli obblighi internazionali l’evoluzione più recente ha
riconosciuto la possibilità d’esercizio da parte delle Regioni a Statuto Speciale, nelle materie di
competenza esclusiva, del principio di autonomia, andando oltre il rigido principio di statualità che
nella materia in passato si era affermato.
Ciò che va sottolineato è che, in materia d’ordinamento degli enti locali, non si riscontrano
significative esperienze concrete di richiamo del limite di cui trattasi nell’esercizio della potestà
legislativa esclusiva da parte della Regione Siciliana.

Sicilia, circolare 6/2012: interpretazione legge regionale elettorale 6/2012

Legge elettorale n. 6 del 05.04.2011 -pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 11.04.2011 -Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

La legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, pubblicata in GURS n. 16 dell'll/4/2011, ha apportato alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale nonché in materia di composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

Qui  verranno meglio specificate le innovazioni contenute nella sopracitata legge regionale.

Corte costituzionale: Sicilia, decade il sindaco o l’assessore che è, al contempo, deputato regionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 19 marzo 2012, è stata chiamata a pronunciarsi in due giudizi, promossi da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) di due Deputati regionali, successivamente nominati Assessori del Comune di Monreale, per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso. 
Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), “nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale”.
La Corte Costituzionale si era già pronunciata (sentenza n. 143/2010) sancendo l’incompatibilità tra l’ufficio di Deputato regionale e la sopravvenuta carica di Sindaco e Assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti. 
Tale pronuncia è, però, circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di Deputato regionale ed il principio di stretta interpretazione, che caratterizza la materia elettorale, non consente di equiparare tale causa di incompatibilità alle cause di incompatibilità alla carica di Assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante.
Praticamente è stata determinata l’incompatibilità a proseguire l’incarico di Deputato ma non sussisteva, fino alla pronuncia in esame, l’incompatibilità a proseguire ad espletare le funzioni di Sindaco o di Assessore in un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
Il Tribunale rimettente ha ritenuto che le cause di incompatibilità, che presentano la medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra le funzioni di Deputato regionale e l’espletamento di altre cariche elettive, avessero un trattamento giuridico differente.
Nella sentenza n. 143/2010, la Corte Costituzionale, muovendo dalla potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli Enti Locali, ha ribadito che tale potere deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello Statuto (da ultimo, anche sentenze n. 294 e n. 277 del 2011).
La materia delle cause di ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra, però, necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilitàex art. 2 Cost. (anche sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990). 
La Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, a garantire l’osservanza dell’indefettibile uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Da ciò la Corte Costituzionale ha fatto derivare che il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione dovesse essere assicurato allorquando si fosse assunto che il cumulo tra gli uffici elettivi fosse suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall’art. 97della Costituzione. 
La sussistenza di un’identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di Deputato regionale e quella di Sindaco o Assessore di un Comune ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate (relative alle elezioni degli enti locali). 
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, in considerazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, risulta ancor più marcato il profilo di irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria (rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità, perché estraneo a quel thema decidendum).
La Legge Regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di Sindaco o di Assessore di Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale, sono state, quindi, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97.

Sicilia, elezioni amministrative 2015: Mozione di sfiducia, Cessazione cariche, Voto a domicilio, Composizione giunte

Mozione di sfiducia

Quale maggioranza è richiesta per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte?

La mozione di sfiducia dev’essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che devono sottoscriverla e motivarla. (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35)



Quando può essere discussa la mozione di sfiducia?

La discussione può avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).



Quali sono le modalità di approvazione della mozione di sfiducia?

Per approvare la mozione di sfiducia dev’essere votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati e nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati (art.10, 1° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).



Cosa comporta l’approvazione della mozione di sfiducia?

La sua approvazione comporta l’immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e la conseguente adozione del decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della famiglia e delle autonomie locali, con il quale si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia nonché alla nomina di un commissario per l’amministrazione dell’ente (art.10, 2° comma,15/09/1997, n.35).



Cessazione dalle cariche


Quali conseguenze comportano le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la morte o l’impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia ?

La cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia nella prima tornata elettorale utile (art.11, 1° comma, l.r. 15/09/1997, n.35).



In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali o provinciali il Commissario nominato in sostituzione del consiglio comunale o provinciale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza sino a quanto resterà in carica?

Il commissario nominato a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consigli comunali o provinciali resterà in carica sino al scadenza naturale degli organi cessati dalla carica e non sino alla prima tornata elettorale utile (art.11, 2° comma, l.r. 15/09/1997, n.35)



Applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa al procedimento elettorale

Può l’elettore presentare una autocertificazione in sostituzione del certificato elettorale?

Il certificato elettorale non può essere sostituito da un’autocertificazione. Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato con parere n.283/2000 Sez.1 del 13/12/2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, introdotti dalla legge n.15/68, poi ribaditi dagli artt.2 e seguenti della legge 15/05/1997, n.127 e ora disciplinati dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, non si applichino al procedimento elettorale. Pertanto, il principio di autocertificazione, di cui all’art.46 del D.P.R. n.445/2000, non si applica al fine di certificare l’iscrizione nelle liste elettorali. Non è, altresì, consentito procedere alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, prevista dall’art.41, 2° comma, del citato D.P.R. n.445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile con esclusione quindi dei certificati elettorali.



La previsione legislativa prevista dall’art.7, 3° comma del D.P.R. n.403/1998, recante norme in materia di semplificazione amministrativa, che consente la presentazione alla P.A. di documenti mediante utilizzo del fax o altri mezzi informatici,  è applicabile al procedimento elettorale?

E’ da escludere tale applicazione al procedimento elettorale e ciò, anche, in coerenza con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, che non ha introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.



Voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravi infermità possono chiedere di votare presso il proprio domicilio?

Il voto a domicilio è disciplinato dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, recentemente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46, pubblicata nella GURI n.105 dell’8 maggio 2009.

In particolare, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità, possono chiedere di poter votare presso il proprio domicilio.

A tal riguardo si riportano di seguito alcune essenziali istruzioni:

 1) la domanda in carta libera di richiesta del voto domiciliare va presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto tra il 40° e il 20° giorno precedente la data di votazione;

2) nella domanda va specificata la volontà di esprimere il voto a domicilio e va indicato l’indirizzo della propria abitazione e un recapito telefonico;

3) alla domanda va allegata la copia della tessera elettorale e un certificato sanitario di un medico dell’ASL, redatto in data non anteriore al 45° giorno precedente la votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità previste dall’art.1, 1° comma, della legge n.46/2009 e riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero attestante le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

4) il certificato potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto;

5) il voto verrà raccolto dal Presidente di sezione che si farà assistere dal segretario e da uno scrutatore.



Cessazione dalla carica del sindaco e del consiglio comunale

Quali conseguenze comporta sulla Giunta municipale e sul consiglio comunale la cessazione dalla carica del sindaco?

La cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, rimozione, decadenza morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio comunale.



Sino all’insediamento del Commissario straordinario, nominato in sostituzione del sindaco cessato dalla carica, chi svolge le funzioni indifferibili di competenza del  sindaco e della giunta?

Dette funzioni saranno svolte dal vice sindaco e dalla giunta.



In caso di cessazione dalla carica del sindaco sino a quando resta in carica il consiglio comunale?

Il consiglio rimane in carica sino alla prima tornata elettorale utile nella quale sarà eletto il sindaco e il consiglio comunale.



Quali conseguenze comportano le dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri comunali?

Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali comportano la cessazione dalla carica dell’intero consiglio comunale.



In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio comunale quando si andrà ad elezioni per il rinnovo del consiglio?

Il consiglio comunale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza di essi verrà rinnovato alla scadenza naturale (art. 11 comma 2 della L.R. 35/97).



Contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali regionali  e nazionali


Qualora lo stesso giorno si svolgono elezioni regionali e nazionali quali disposizioni legislative si applicano?

In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni regionali e nazionali, diversamente disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga si applicano le norme statali.



Composizione delle giunte comunali

Da quanti assessori è composta la giunta comunale?

Il numero dei componenti della giunta municipale è stabilito in modo aritmetico dagli statuti e non può essere superiore al 20% dei componenti del rispettivo consiglio comunale. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a quattro (art. 1, 1° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).



Per quanto concerne il numero degli assessori entro quale termine gli statuti devono essere adeguati?

L’adeguamento statutario deve avvenire entro il termine del rinnovo delle cariche elettive (art. 2, 1° comma, l.r. 16/12/2008, n.22).



Alla scadenza delle cariche elettive, in assenza dell’avvenuto adeguamento degli statuti, come viene determinato il numero degli assessori?

In mancanza di adeguamento statutario, a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive, si applicano le nuove disposizioni legislative di cui agli artt.1 e 2 della l.r.16/12/2008, n.22, secondo le quali il numero dei componenti della giunta non deve essere superiore al 20% dei componenti del consiglio comunale e, nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, non può essere superiore a quattro (art. 2, 2° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).

Sicilia, elezioni amministrative 2015: Costituzione uffici elettorali, Rappresentanti lista, Assegnazione seggi

Costituzione degli uffici elettorali

Da chi è composto l’ufficio elettorale di ciascuna sezione?

L’ufficio elettorale è composto da un Presidente , designato dal Presidente della Corte di Appello, da cinque scrutatori e da un segretario, scelto dal Presidente di seggio tra gli elettori residenti nel Comune.



Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?

Tra il 25° e il 19° giorno antecedente la data delle elezioni, il Comune, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesti, invitare coloro che intendono iscriversi nell’elenco degli scrutatori, a farne richiesta alla commissione elettorale comunale. Detta commissione procede, quindi, tra il 15° e l’8° giorno precedente l’elezione, alla nomina degli scrutatori scelti dal suddetto elenco mediante sorteggio. In caso di esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.



Quali sono i requisiti richiesti per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori?

I requisiti sono i seguenti:
1) essere elettore del comune;
2) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
3) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.



Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti all’estero

Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che si recano in Sicilia per votare?

L’unica agevolazione prevista dalla normativa vigente riguarda la riduzione del costo del biglietto ferroviario concessa da Trenitalia dalla frontiera italiana sino al luogo di residenza dell’elettore

Rappresentanti di lista

Da chi sono designati i rappresentanti di lista?

I rappresentanti di lista, due per ogni sezione e per l’ufficio centrale di cui uno effettivo e l’altro supplente, sono designati dai delegati di lista.



Quali sono i requisiti richiesti per essere scelto rappresentante di lista?

Il rappresentante di lista può essere liberamente scelto tra gli elettori del comune. Si ritiene opportuno che il rappresentante di lista non venga scelto tra i candidati alle elezioni e che in caso di due o più elezioni venga confermato lo stesso nominativo. E’, altresì, opportuno che quest’ultimo criterio venga applicato in caso di un secondo turno di elezioni. Il delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.



Quando deve essere presentata la designazione dei rappresentanti di lista?

La presentazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata entro le ore 16,00 del sabato precedente le elezioni al segretario del comune che ne rilascerà ricevuta. Il segretario comunale curerà la trasmissione di tale designazione ai presidenti di seggio mediante redazione di apposito verbale in duplice copia di cui una copia sarà trattenuta dal presidente di seggio e l’altra consegnata al segretario comunale. La designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti  di seggio la stessa mattina del giorno delle elezioni prima dell’inizio delle votazioni.



Quando va presentata la designazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale?

La presentazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale può essere presentata al presidente prima dell’inizio delle operazioni di competenza dell’ufficio medesimo.



Chi effettua e in cosa consiste l’esame sulla regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista?

L’esame sulla regolarità delle designazioni dev’essere effettuato dai presidenti dei seggi e dell’ufficio centrale e consiste essenzialmente nel verificare che la designazione sia stata presentata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura alla carica di sindaco e che la designazione stessa sia stata redatta per iscritto e sottoscritta dai delegati con firma autenticata.


Assegnazione dei seggi alle liste

Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora altra lista non collegata al sindaco abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi,  quanti seggi verranno attribuiti a tale lista?

Alla suddetta lista, non collegata al sindaco eletto, che abbia riportato il 50% più uno dei voti validi, ai sensi dell’art.2, 5°comma della l.r. n.35/97, verrà attribuito il 60% dei seggi. A tal riguardo, va precisato che, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale del C.G.A., nel calcolo dei voti validi vanno computati non solo i voti riportati dalle liste ma anche i voti espressi per i candidati alla carica di sindaco.

Sicilia, Elezioni Amministrative 2015, Incompatibilità, Ineleggibilità e Incandidabilità

Incompatibilità


Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale?

Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.10 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e la carica di consigliere comunale con quella di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r. 24/06/1986, n.31).



Quali sono le cause di incompatibilità per gli assessori?

Le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale (art. 4 comma 1della l.r. 6/2011). I consiglieri che possono far parte della giunta non devono essere più del 50% del totale degli assessori.



Cosa comporta l’esistenza di una causa di incompatibilità?

La  causa di incompatibilità sia che esista al momento dell’elezione sia che sopravvenga ad essa importa la decadenza dalla carica.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)



I dipendenti e professionisti convenzionati USL  possono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale?

Si, in quanto l’art.15 della L.R. 31/86. è stato abrogato dall’ art. 2 della L.R. 14/2012.



Quali sono le cause di incompatibilità  dei componenti della giunta comunale?

Le cause di incompatibilità previste per il consigliere comunale sono estese ai componenti della giunta comunale e devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2° comma, l.r.26/08/1992, n.7). Inoltre il componente della giunta (assessore) non deve avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con il sindaco o con i consiglieri comunali (comma 2 art. 4 L.R. 6/2011).



Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?

Né il sindaco né il consiglio comunale può conferire incarichi agli assessori e ai consiglieri comunali in altri enti anche se in rappresentanza del comune. .(art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).



Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte  di organi consultivi  del comune?

La risposta è negativa. Assessori e consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti componenti di organi consultivi del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).



Ineleggibilità



Quali sono le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e  circoscrizionale?

Le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, le cariche suddette sono incompatibili con le corrispondenti cariche di un'altra provincia, di un altro comune e di un'altra circoscrizione.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità, i soggetti interessati devono cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti connessi ai suddetti atti di richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5 giorni dalla richiesta medesima. In caso di omissione dell’amministrazione, la domanda ha effetto dal 5° giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta la durata del mandato senza assegni, fermo restando quanto previsto dalle leggi statali n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ. modif.

I dipendenti assunti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa (art.9, l.r. 24/06/1986, n.31).



Incandidabilità del personale degli uffici o sezioni circoscrizionali di collocamento



Il personale in servizio presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento può candidarsi alle elezioni comunali o provinciali?

L’art.18 della l.r. 21/09/1990, n.36, prevede il divieto al personale che riveste funzioni direttive presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento di potersi candidare al consiglio comunale e provinciale nonchè alla carica di sindaco o di presidente della provincia. Lo stesso personale non può, altresì, ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.

Sicilia, Elezioni Amministrative 2015: modalità presentazione liste

Quali sono le modalità di presentazione della candidatura a sindaco e a consigliere comunale?

Va presentata una dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda il numero degli abitanti del Comune interessato. Per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non è prevista alcuna sottoscrizione, pertanto, saranno gli stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura. Ogni elettore può sottoscrivere esclusivamente una sola dichiarazione di presentazione di lista, pena l’applicazione di gravi sanzioni.

 Nessuna sottoscrizione è, altresì, prevista per i partiti politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio. In quest’ultima ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate con firme autenticate. (cfr art.7 l.r. n.7/92 sostituito dall’art.1 della l.r. n.35/97).

 Con la lista dei candidati dev’essere presentato il candidato sindaco e il suo programma amministrativo. Il candidato sindaco deve, altresì, presentare una dichiarazione di non accettare la candidatura in altro comune e l’elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art.7, comma 8, della l.r. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall’art.1 della l.r. 15/09/1997, n.35.



Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale ?

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticati dai soggetti indicati dall’art.14 , 1° comma, della legge 21/03/1990,n.53, introdotto nella legislazione elettorale della Regione Siciliana.



 Entro quale data può ritenersi valida la sottoscrizione e autenticazione delle firme della dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati?

La data di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e la relativa autenticazione non deve essere anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (art.14, comma 3 della legge 21/03/1990, n.53).



 Il candidato sindaco può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale nello stesso comune?

Le due candidature sono consentite ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale (art.7, comma 7, della l.r. n.7/92 sostituito dall’art. 1 della l.r. n.35/97).

giovedì 19 marzo 2015