Visualizzazione post con etichetta incompatibilità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta incompatibilità. Mostra tutti i post

venerdì 15 maggio 2015

Corte costituzionale: Sicilia, decade il sindaco o l’assessore che è, al contempo, deputato regionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 19 marzo 2012, è stata chiamata a pronunciarsi in due giudizi, promossi da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) di due Deputati regionali, successivamente nominati Assessori del Comune di Monreale, per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso. 
Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), “nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale”.
La Corte Costituzionale si era già pronunciata (sentenza n. 143/2010) sancendo l’incompatibilità tra l’ufficio di Deputato regionale e la sopravvenuta carica di Sindaco e Assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti. 
Tale pronuncia è, però, circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di Deputato regionale ed il principio di stretta interpretazione, che caratterizza la materia elettorale, non consente di equiparare tale causa di incompatibilità alle cause di incompatibilità alla carica di Assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante.
Praticamente è stata determinata l’incompatibilità a proseguire l’incarico di Deputato ma non sussisteva, fino alla pronuncia in esame, l’incompatibilità a proseguire ad espletare le funzioni di Sindaco o di Assessore in un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
Il Tribunale rimettente ha ritenuto che le cause di incompatibilità, che presentano la medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra le funzioni di Deputato regionale e l’espletamento di altre cariche elettive, avessero un trattamento giuridico differente.
Nella sentenza n. 143/2010, la Corte Costituzionale, muovendo dalla potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli Enti Locali, ha ribadito che tale potere deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello Statuto (da ultimo, anche sentenze n. 294 e n. 277 del 2011).
La materia delle cause di ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra, però, necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilitàex art. 2 Cost. (anche sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990). 
La Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, a garantire l’osservanza dell’indefettibile uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Da ciò la Corte Costituzionale ha fatto derivare che il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione dovesse essere assicurato allorquando si fosse assunto che il cumulo tra gli uffici elettivi fosse suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall’art. 97della Costituzione. 
La sussistenza di un’identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di Deputato regionale e quella di Sindaco o Assessore di un Comune ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate (relative alle elezioni degli enti locali). 
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, in considerazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, risulta ancor più marcato il profilo di irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria (rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità, perché estraneo a quel thema decidendum).
La Legge Regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di Sindaco o di Assessore di Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale, sono state, quindi, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97.

Sicilia, Elezioni Amministrative 2015, Incompatibilità, Ineleggibilità e Incandidabilità

Incompatibilità


Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale?

Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.10 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e la carica di consigliere comunale con quella di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r. 24/06/1986, n.31).



Quali sono le cause di incompatibilità per gli assessori?

Le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale (art. 4 comma 1della l.r. 6/2011). I consiglieri che possono far parte della giunta non devono essere più del 50% del totale degli assessori.



Cosa comporta l’esistenza di una causa di incompatibilità?

La  causa di incompatibilità sia che esista al momento dell’elezione sia che sopravvenga ad essa importa la decadenza dalla carica.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)



I dipendenti e professionisti convenzionati USL  possono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale?

Si, in quanto l’art.15 della L.R. 31/86. è stato abrogato dall’ art. 2 della L.R. 14/2012.



Quali sono le cause di incompatibilità  dei componenti della giunta comunale?

Le cause di incompatibilità previste per il consigliere comunale sono estese ai componenti della giunta comunale e devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2° comma, l.r.26/08/1992, n.7). Inoltre il componente della giunta (assessore) non deve avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con il sindaco o con i consiglieri comunali (comma 2 art. 4 L.R. 6/2011).



Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?

Né il sindaco né il consiglio comunale può conferire incarichi agli assessori e ai consiglieri comunali in altri enti anche se in rappresentanza del comune. .(art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).



Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte  di organi consultivi  del comune?

La risposta è negativa. Assessori e consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti componenti di organi consultivi del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).



Ineleggibilità



Quali sono le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e  circoscrizionale?

Le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, le cariche suddette sono incompatibili con le corrispondenti cariche di un'altra provincia, di un altro comune e di un'altra circoscrizione.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità, i soggetti interessati devono cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti connessi ai suddetti atti di richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5 giorni dalla richiesta medesima. In caso di omissione dell’amministrazione, la domanda ha effetto dal 5° giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta la durata del mandato senza assegni, fermo restando quanto previsto dalle leggi statali n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ. modif.

I dipendenti assunti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa (art.9, l.r. 24/06/1986, n.31).



Incandidabilità del personale degli uffici o sezioni circoscrizionali di collocamento



Il personale in servizio presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento può candidarsi alle elezioni comunali o provinciali?

L’art.18 della l.r. 21/09/1990, n.36, prevede il divieto al personale che riveste funzioni direttive presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento di potersi candidare al consiglio comunale e provinciale nonchè alla carica di sindaco o di presidente della provincia. Lo stesso personale non può, altresì, ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.

lunedì 19 gennaio 2015

Incompatibilità tra il mandato parlamentare e cariche elettive negli ordini professionali

L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato un'apposita delibera con la quale viene fornita l'interpretazione sull'applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali.

Delibera n. 1 del 09 gennaio 2015

Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali. 

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
VISTO
il quesito posto all’Autorità nazionale anticorruzione dal Presidente dell’ordine dei farmacisti (nota del 5 gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015)  in ordine ad eventuali profili di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato;
CONSIDERATO CHE
con la delibera n. 145/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto applicabile le disposizioni di cui alla l. n. 190/2012 e relativi decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, in quanto gli stessi sono considerati enti pubblici non economici dal legislatore e dalla giurisprudenza. Il fondamento legislativo è stato rinvenuto nell’art. 3, co. 1 del d.p.r. n. 68/1986, secondo cui il personale degli ordini professionali rientra nel comparto del personale degli enti pubblici non economici come presi in considerazione dall’art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che contiene la definizione di p.a.;
CONSIDERATO CHE
il decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce l’incompatibilità di coloro che, all’interno di un ente pubblico, svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi dirigenziali. Tuttavia, le incompatibilità previste da tale norma non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale. Infatti, l’art. 11, primo comma del d.lgs. n. 39/2013 statuisce solo le incompatibilità tra gli incarichi “amministrativi” all’interno di enti pubblici e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale
DELIBERA
Sulla base della delibera n. 145/2014, le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.
Raffaele Cantone
Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 9 gennaio 2015
Il Segretario: Rosetta Greco


Delibera in formato pdf