venerdì 15 maggio 2015

Sicilia, Elezioni Amministrative 2015, Incompatibilità, Ineleggibilità e Incandidabilità

Incompatibilità


Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale?

Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.10 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e la carica di consigliere comunale con quella di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r. 24/06/1986, n.31).



Quali sono le cause di incompatibilità per gli assessori?

Le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale (art. 4 comma 1della l.r. 6/2011). I consiglieri che possono far parte della giunta non devono essere più del 50% del totale degli assessori.



Cosa comporta l’esistenza di una causa di incompatibilità?

La  causa di incompatibilità sia che esista al momento dell’elezione sia che sopravvenga ad essa importa la decadenza dalla carica.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)



I dipendenti e professionisti convenzionati USL  possono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale?

Si, in quanto l’art.15 della L.R. 31/86. è stato abrogato dall’ art. 2 della L.R. 14/2012.



Quali sono le cause di incompatibilità  dei componenti della giunta comunale?

Le cause di incompatibilità previste per il consigliere comunale sono estese ai componenti della giunta comunale e devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2° comma, l.r.26/08/1992, n.7). Inoltre il componente della giunta (assessore) non deve avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con il sindaco o con i consiglieri comunali (comma 2 art. 4 L.R. 6/2011).



Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?

Né il sindaco né il consiglio comunale può conferire incarichi agli assessori e ai consiglieri comunali in altri enti anche se in rappresentanza del comune. .(art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).



Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte  di organi consultivi  del comune?

La risposta è negativa. Assessori e consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti componenti di organi consultivi del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).



Ineleggibilità



Quali sono le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e  circoscrizionale?

Le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, le cariche suddette sono incompatibili con le corrispondenti cariche di un'altra provincia, di un altro comune e di un'altra circoscrizione.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità, i soggetti interessati devono cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti connessi ai suddetti atti di richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5 giorni dalla richiesta medesima. In caso di omissione dell’amministrazione, la domanda ha effetto dal 5° giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta la durata del mandato senza assegni, fermo restando quanto previsto dalle leggi statali n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ. modif.

I dipendenti assunti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa (art.9, l.r. 24/06/1986, n.31).



Incandidabilità del personale degli uffici o sezioni circoscrizionali di collocamento



Il personale in servizio presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento può candidarsi alle elezioni comunali o provinciali?

L’art.18 della l.r. 21/09/1990, n.36, prevede il divieto al personale che riveste funzioni direttive presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento di potersi candidare al consiglio comunale e provinciale nonchè alla carica di sindaco o di presidente della provincia. Lo stesso personale non può, altresì, ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.

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