Mozione di sfiducia
Quale maggioranza è richiesta per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte?
La mozione di sfiducia dev’essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che devono sottoscriverla e motivarla. (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35)
Quando può essere discussa la mozione di sfiducia?
La discussione può avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Quali sono le modalità di approvazione della mozione di sfiducia?
Per approvare la mozione di sfiducia dev’essere votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati e nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati (art.10, 1° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Cosa comporta l’approvazione della mozione di sfiducia?
La sua approvazione comporta l’immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e la conseguente adozione del decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della famiglia e delle autonomie locali, con il quale si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia nonché alla nomina di un commissario per l’amministrazione dell’ente (art.10, 2° comma,15/09/1997, n.35).
Cessazione dalle cariche
Quali conseguenze comportano le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la morte o l’impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia ?
La cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia nella prima tornata elettorale utile (art.11, 1° comma, l.r. 15/09/1997, n.35).
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali o provinciali il Commissario nominato in sostituzione del consiglio comunale o provinciale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza sino a quanto resterà in carica?
Il commissario nominato a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consigli comunali o provinciali resterà in carica sino al scadenza naturale degli organi cessati dalla carica e non sino alla prima tornata elettorale utile (art.11, 2° comma, l.r. 15/09/1997, n.35)
Applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa al procedimento elettorale
Può l’elettore presentare una autocertificazione in sostituzione del certificato elettorale?
Il certificato elettorale non può essere sostituito da un’autocertificazione. Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato con parere n.283/2000 Sez.1 del 13/12/2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, introdotti dalla legge n.15/68, poi ribaditi dagli artt.2 e seguenti della legge 15/05/1997, n.127 e ora disciplinati dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, non si applichino al procedimento elettorale. Pertanto, il principio di autocertificazione, di cui all’art.46 del D.P.R. n.445/2000, non si applica al fine di certificare l’iscrizione nelle liste elettorali. Non è, altresì, consentito procedere alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, prevista dall’art.41, 2° comma, del citato D.P.R. n.445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile con esclusione quindi dei certificati elettorali.
La previsione legislativa prevista dall’art.7, 3° comma del D.P.R. n.403/1998, recante norme in materia di semplificazione amministrativa, che consente la presentazione alla P.A. di documenti mediante utilizzo del fax o altri mezzi informatici, è applicabile al procedimento elettorale?
E’ da escludere tale applicazione al procedimento elettorale e ciò, anche, in coerenza con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, che non ha introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.
Voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravi infermità possono chiedere di votare presso il proprio domicilio?
Il voto a domicilio è disciplinato dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, recentemente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46, pubblicata nella GURI n.105 dell’8 maggio 2009.
In particolare, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità, possono chiedere di poter votare presso il proprio domicilio.
A tal riguardo si riportano di seguito alcune essenziali istruzioni:
1) la domanda in carta libera di richiesta del voto domiciliare va presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto tra il 40° e il 20° giorno precedente la data di votazione;
2) nella domanda va specificata la volontà di esprimere il voto a domicilio e va indicato l’indirizzo della propria abitazione e un recapito telefonico;
3) alla domanda va allegata la copia della tessera elettorale e un certificato sanitario di un medico dell’ASL, redatto in data non anteriore al 45° giorno precedente la votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità previste dall’art.1, 1° comma, della legge n.46/2009 e riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero attestante le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
4) il certificato potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto;
5) il voto verrà raccolto dal Presidente di sezione che si farà assistere dal segretario e da uno scrutatore.
Cessazione dalla carica del sindaco e del consiglio comunale
Quali conseguenze comporta sulla Giunta municipale e sul consiglio comunale la cessazione dalla carica del sindaco?
La cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, rimozione, decadenza morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio comunale.
Sino all’insediamento del Commissario straordinario, nominato in sostituzione del sindaco cessato dalla carica, chi svolge le funzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta?
Dette funzioni saranno svolte dal vice sindaco e dalla giunta.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco sino a quando resta in carica il consiglio comunale?
Il consiglio rimane in carica sino alla prima tornata elettorale utile nella quale sarà eletto il sindaco e il consiglio comunale.
Quali conseguenze comportano le dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri comunali?
Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali comportano la cessazione dalla carica dell’intero consiglio comunale.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio comunale quando si andrà ad elezioni per il rinnovo del consiglio?
Il consiglio comunale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza di essi verrà rinnovato alla scadenza naturale (art. 11 comma 2 della L.R. 35/97).
Contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali regionali e nazionali
Qualora lo stesso giorno si svolgono elezioni regionali e nazionali quali disposizioni legislative si applicano?
In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni regionali e nazionali, diversamente disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga si applicano le norme statali.
Composizione delle giunte comunali
Da quanti assessori è composta la giunta comunale?
Il numero dei componenti della giunta municipale è stabilito in modo aritmetico dagli statuti e non può essere superiore al 20% dei componenti del rispettivo consiglio comunale. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a quattro (art. 1, 1° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).
Per quanto concerne il numero degli assessori entro quale termine gli statuti devono essere adeguati?
L’adeguamento statutario deve avvenire entro il termine del rinnovo delle cariche elettive (art. 2, 1° comma, l.r. 16/12/2008, n.22).
Alla scadenza delle cariche elettive, in assenza dell’avvenuto adeguamento degli statuti, come viene determinato il numero degli assessori?
In mancanza di adeguamento statutario, a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive, si applicano le nuove disposizioni legislative di cui agli artt.1 e 2 della l.r.16/12/2008, n.22, secondo le quali il numero dei componenti della giunta non deve essere superiore al 20% dei componenti del consiglio comunale e, nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, non può essere superiore a quattro (art. 2, 2° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).

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