Quali sono le modalità di presentazione della candidatura a sindaco e a consigliere comunale?
Va presentata una dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda il numero degli abitanti del Comune interessato. Per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non è prevista alcuna sottoscrizione, pertanto, saranno gli stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura. Ogni elettore può sottoscrivere esclusivamente una sola dichiarazione di presentazione di lista, pena l’applicazione di gravi sanzioni.
Nessuna sottoscrizione è, altresì, prevista per i partiti politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio. In quest’ultima ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate con firme autenticate. (cfr art.7 l.r. n.7/92 sostituito dall’art.1 della l.r. n.35/97).
Con la lista dei candidati dev’essere presentato il candidato sindaco e il suo programma amministrativo. Il candidato sindaco deve, altresì, presentare una dichiarazione di non accettare la candidatura in altro comune e l’elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art.7, comma 8, della l.r. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall’art.1 della l.r. 15/09/1997, n.35.
Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale ?
Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticati dai soggetti indicati dall’art.14 , 1° comma, della legge 21/03/1990,n.53, introdotto nella legislazione elettorale della Regione Siciliana.
Entro quale data può ritenersi valida la sottoscrizione e autenticazione delle firme della dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati?
La data di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e la relativa autenticazione non deve essere anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (art.14, comma 3 della legge 21/03/1990, n.53).
Il candidato sindaco può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale nello stesso comune?
Le due candidature sono consentite ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale (art.7, comma 7, della l.r. n.7/92 sostituito dall’art. 1 della l.r. n.35/97).
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