venerdì 15 maggio 2015

Sicilia, elezioni amministrative 2015: Costituzione uffici elettorali, Rappresentanti lista, Assegnazione seggi

Costituzione degli uffici elettorali

Da chi è composto l’ufficio elettorale di ciascuna sezione?

L’ufficio elettorale è composto da un Presidente , designato dal Presidente della Corte di Appello, da cinque scrutatori e da un segretario, scelto dal Presidente di seggio tra gli elettori residenti nel Comune.



Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?

Tra il 25° e il 19° giorno antecedente la data delle elezioni, il Comune, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesti, invitare coloro che intendono iscriversi nell’elenco degli scrutatori, a farne richiesta alla commissione elettorale comunale. Detta commissione procede, quindi, tra il 15° e l’8° giorno precedente l’elezione, alla nomina degli scrutatori scelti dal suddetto elenco mediante sorteggio. In caso di esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.



Quali sono i requisiti richiesti per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori?

I requisiti sono i seguenti:
1) essere elettore del comune;
2) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
3) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.



Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti all’estero

Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che si recano in Sicilia per votare?

L’unica agevolazione prevista dalla normativa vigente riguarda la riduzione del costo del biglietto ferroviario concessa da Trenitalia dalla frontiera italiana sino al luogo di residenza dell’elettore

Rappresentanti di lista

Da chi sono designati i rappresentanti di lista?

I rappresentanti di lista, due per ogni sezione e per l’ufficio centrale di cui uno effettivo e l’altro supplente, sono designati dai delegati di lista.



Quali sono i requisiti richiesti per essere scelto rappresentante di lista?

Il rappresentante di lista può essere liberamente scelto tra gli elettori del comune. Si ritiene opportuno che il rappresentante di lista non venga scelto tra i candidati alle elezioni e che in caso di due o più elezioni venga confermato lo stesso nominativo. E’, altresì, opportuno che quest’ultimo criterio venga applicato in caso di un secondo turno di elezioni. Il delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.



Quando deve essere presentata la designazione dei rappresentanti di lista?

La presentazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata entro le ore 16,00 del sabato precedente le elezioni al segretario del comune che ne rilascerà ricevuta. Il segretario comunale curerà la trasmissione di tale designazione ai presidenti di seggio mediante redazione di apposito verbale in duplice copia di cui una copia sarà trattenuta dal presidente di seggio e l’altra consegnata al segretario comunale. La designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti  di seggio la stessa mattina del giorno delle elezioni prima dell’inizio delle votazioni.



Quando va presentata la designazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale?

La presentazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale può essere presentata al presidente prima dell’inizio delle operazioni di competenza dell’ufficio medesimo.



Chi effettua e in cosa consiste l’esame sulla regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista?

L’esame sulla regolarità delle designazioni dev’essere effettuato dai presidenti dei seggi e dell’ufficio centrale e consiste essenzialmente nel verificare che la designazione sia stata presentata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura alla carica di sindaco e che la designazione stessa sia stata redatta per iscritto e sottoscritta dai delegati con firma autenticata.


Assegnazione dei seggi alle liste

Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora altra lista non collegata al sindaco abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi,  quanti seggi verranno attribuiti a tale lista?

Alla suddetta lista, non collegata al sindaco eletto, che abbia riportato il 50% più uno dei voti validi, ai sensi dell’art.2, 5°comma della l.r. n.35/97, verrà attribuito il 60% dei seggi. A tal riguardo, va precisato che, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale del C.G.A., nel calcolo dei voti validi vanno computati non solo i voti riportati dalle liste ma anche i voti espressi per i candidati alla carica di sindaco.

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