Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 – 27 novembre 2015, n. 5384
Presidente Torsello – Estensore Schilardi
Fatto
1.- In data 25 maggio 2014 si svolgevano nel comune di Pescara le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.
Alla competizione elettorale partecipava il sig. Giancarlo Di Federico in qualità di candidato consigliere, nell'ambito della lista n. 8 denominata "Persone comuni per Pescara".
All'esito dello spoglio delle schede elettorali, al sig. Giancarlo Di Federico venivano assegnati n. 267 voti e al sig. Adamo Scurti voti n. 270, che risultava, pertanto, unico eletto della citata lista n. 8, collegata al sindaco vincente.
1b.- Avverso l'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, il signor Giancarlo Di Federico proponeva ricorso al T.A.R. per l'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara, nella parte in cui il seggio era stato attribuito al sig. Adamo Scurti.
Il ricorrente lamentava la mancata assegnazione di n. 3 voti nella sezione n. 97, in quanto il suo nominativo era stato scritto nel rigo corrispondente alla lista "Persone comuni per Pescara" ma il crocesegno risultava apposto sul simbolo della lista n. 17 "Movimento 5 stelle".
Analoga situazione, a suo avviso, si sarebbe verificata nella sezione n. 142, per “almeno uno o due voti disgiunti”, e nella sezione 31 per cinque schede, dove il crocesegno risulterebbe apposto sul simbolo di liste collegate a candidati alla carica di sindaco diversi da quello collegato alla lista n. 8.
Il T.A.R., con ordinanza 419/2014, incaricava la Prefettura di Pescara di procedere alla verificazione delle schede in questione nell’ambito delle sezioni indicate.
All'esito delle operazioni di verificazione nella sezione n. 97 venivano rinvenute tre schede “due delle quali riportano il nome Di Federico sul rigo corrispondente alla lista n. 8, Persone comuni per Pescara, e con segno di croce sul contrassegno della lista n. 17, Movimento 5 Stelle, e la terza che riporta il nome Di Federico sul rigo corrispondente alla lista n. 8, Persone comuni per Pescara, e con segno di croce sul contrassegno della lista n. 17, Movimento 5 Stelle, e sul nome del candidato sindaco Enrica Sabatini”, tutto posto all’interno della busta n. 6, contenente le schede valide votate.
Il T.A.R., con sentenza n. 4, depositata il 2 gennaio 2015, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’attribuzione delle preferenze in favore del ricorrente avrebbe comportato la sottrazione dei voti dalla lista n. 17 "Movimento 5 stelle" per assegnarli alla lista n. 8 "Persone comuni per Pescara", nonostante che il relativo simbolo non fosse stato barrato e, comunque, che l’espressione di voto per una lista diversa da quella a cui appartiene il sig. Giancarlo Di Federico non avrebbe reso possibile l’assegnazione della preferenza in suo favore.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Giancarlo Di Federico.
Si è costituito in giudizio il sig. Adamo Scurti che ha chiesto di rigettare l'appello e, contestualmente, ha spiegato appello incidentale.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza pubblica del 5 novembre 2015.
Diritto
2.- Il Collegio ritiene che, preliminarmente, vadano esaminate le eccezioni sollevate nell'appello incidentale dal sig. Adamo Scurti, che sostiene che l'appello principale sia inammissibile per violazione dell'art. 104 c.p.a., avendo l'appellante fondato il proprio ricorso su motivi diversi da quelli introdotti in primo grado.
La doglianza non è condivisibile.
Il divieto dei “nova” sancito dall'art. 104, comma 1, del c.p.a. presuppone, infatti, la produzione di censure ulteriori rispetto a quelle proposte, con atti ritualmente notificati, che hanno delimitato il perimetro del thema decidendum in prime cure.
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendosi l'appellante limitato a confutare le argomentazioni presenti nella sentenza impugnata, per cui l'impugnazione proposta non può essere ritenuta inammissibile.
2b.- Parimenti infondata è la censura avanzata dall'appellante incidentale avverso la decisione del T.A.R., che ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto in primo grado dal sig. Di Federico, malgrado egli abbia sostenuto che il ricorso fosse generico e sfornito di prova a sostegno delle doglianze mosse nei confronti dell'operato dell'ufficio elettorale.
Il signor Di Federico, invero, ha precisato la natura del vizio denunziato e cioè l'illegittima sottrazione di "almeno" quattro voti di preferenza espressi in suo favore, quale candidato consigliere della lista "Persone comuni per Pescara", indicando le schede in contestazione e, come evidenziato dal T.A.R., ha fornito elementi concreti per individuare le 4 schede, mentre l'avverbio "almeno" sarebbe da considerare espressione prudenziale, al fine di individuare un numero minimo di schede di cui veniva richiesta la verifica.
Resta fermo, peraltro, che nei giudizi elettorali è consolidato il principio secondo il quale, la specificità dei motivi e l'onere della prova dei fatti contestati sono da considerasi "attenuati in considerazione della obiettiva difficoltà in cui versa chi ha interesse a contestare le operazioni elettorali".
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e va respinto.
3.- Con il primo motivo di censura l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 64 del D.P.R. n. 570 del 1960, dell'art. 72, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio del così detto "favor voti" e del voto disgiunto.
L'appellante contesta che la preferenza espressa per una lista condizioni la possibilità di esprimere anche la preferenza per un candidato di altra lista.
La tesi non può essere condivisa.
Come rappresentato nelle premesse, dall'esame delle tre schede votate nella sezione n. 97, è dato rilevare che due riportano il nome Di Federico sul rigo corrispondente alla lista n. 8 (Persone comuni per Pescara), con segno di croce sul contrassegno della lista n. 17 (Movimento 5 Stelle) e la terza riporta il nome Di Federico sul rigo corrispondente alla lista n. 8 (Persone comuni per Pescara) con segno di croce sul contrassegno della lista n. 17 (Movimento 5 Stelle), e sul nome del candidato sindaco Enrica Sabatini.
Gli elettori hanno, quindi, dato il proprio voto alla lista "Movimento 5 stelle" e nel contempo hanno dato il voto di preferenza ad un candidato di una diversa lista (cioè al sig. Giancarlo Di Federico della lista "Persone comuni per Pescara").
La casistica in parola è prevista e regolata dall'art. 57, comma 7, del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", per cui le schede recanti il voto per il candidato alla carica di sindaco e il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale di altra lista devono essere considerate valide per il sindaco e la lista a lui collegata ed inefficaci relativamente al voto di preferenza.
Si tratta di norma tuttora vigente, perché non abrogata (a differenza dei primi tre commi delle stesso articolo del Testo unico) dal sopravvenuto articolo 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Priva di riscontro è la tesi dell'appellante, che il voto di preferenza avrebbe un "maggior peso" rispetto al voto di lista, nell'assunto che la preferenza espressa sarebbe valevole non solo come voto al candidato ma anche come voto per la lista.
Come già evidenziato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 4069 del 28 luglio 2005) il criterio del così detto "voto disgiunto" rileva unicamente al fine dell'elezione del sindaco, a termini dell'art. 72, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 che regola, appunto, l'elezione del sindaco e non quella del consiglio comunale.
Secondo tale norma l'elettore, una volta scelto il candidato sindaco, può validamente attribuire il voto ad una delle liste collegate al medesimo candidato (in tal caso l'unico voto apposto su una qualunque delle liste implica anche la scelta del candidato sindaco) oppure ad altra che sostenga un diverso candidato sindaco (e in questa diversa evenienza l'elettore apporrà un segno sul rettangolo del candidato sindaco ed un secondo sul simbolo di lista, non collegata, prescelta).
Il voto disgiunto non ha attinenza, invece, con il voto di preferenza, regolamentato, come già accennato, dall'art. 57 del D.P.R. 16. 5. 1960, n. 570 e dall'art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 che, al comma 3, dispone che «ciascun elettore può esprimere ... un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno».
Orbene, alla luce delle suddette regole, si può concludere che, nel caso di specie, pur sussistendo un valido voto di lista, non sussiste alcun valido voto di preferenza.
3b.- Come ritenuto dal T.A.R., inconferente è la censura avanzata in primo grado e riproposta in sede di appello, con cui il signor Giancarlo Di Federico sostiene la "scarsa comprensibilità della scheda riguardo alla possibilità per l'elettore di esprimere validamente il voto disgiunto".
La problematica, infatti, coinvolgendo l'intero procedimento elettorale, non è suscettibile di esame nell'instaurato giudizio, anche in relazione al petitum.
4.- Con un ulteriore motivo di censura l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 64 del D.P.R. n. 570 del 1960, dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio così detto "favor voti".
L'appellante sostiene che la sentenza del Tribunale sarebbe errata laddove, a seguito della verificazione effettuata dalla Prefettura, non sarebbe stato a lui assegnato un voto di preferenza, espresso con una scheda rinvenuta nella sezione n. 114, che presenta una croce sul contrassegno della lista n. 5 "P. D. Partito Democratico per Pescara" e una croce sul contrassegno della lista n. 8 "Persone comuni per Pescara" con a fianco la scritta Di Federico.
A prescindere dalla non incidenza di detto singolo voto sul risultato elettorale, tenuto conto di quanto già rappresentato in tema di voto disgiunto non può che osservarsi che il voto espresso è nullo, non essendo possibile comprendere in quali termini l’elettore si sia voluto determinare, avendo espresso la preferenza per un candidato, ma contrassegnando i simboli di due liste diverse.
5.- L'eccezione di nullità ex art. 101 c.p.a. avanzata dal sig. Adamo Scurti, in ordine alla operazioni di verifica delle schede elettorali che, a suo dire, si sarebbero svolte in difetto di contraddittorio, è da ritenersi assorbita per carenza di interesse, a seguito della ritenuta infondatezza dell'appello principale.
6.- Le spese del presente grado di giudizio, per la complessità interpretativa propria della materia del contendere, vanno giustificatamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Visualizzazione post con etichetta elezioni amministrative. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta elezioni amministrative. Mostra tutti i post
lunedì 7 dicembre 2015
venerdì 15 maggio 2015
Sicilia, circolare 6/2012: interpretazione legge regionale elettorale 6/2012
Legge elettorale n. 6 del 05.04.2011 -pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 11.04.2011 -Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.
La legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, pubblicata in GURS n. 16 dell'll/4/2011, ha apportato alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale nonché in materia di composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.
Qui verranno meglio specificate le innovazioni contenute nella sopracitata legge regionale.
La legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, pubblicata in GURS n. 16 dell'll/4/2011, ha apportato alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale nonché in materia di composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.
Qui verranno meglio specificate le innovazioni contenute nella sopracitata legge regionale.
Sicilia, elezioni amministrative 2015: Mozione di sfiducia, Cessazione cariche, Voto a domicilio, Composizione giunte
Mozione di sfiducia
Quale maggioranza è richiesta per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte?
La mozione di sfiducia dev’essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che devono sottoscriverla e motivarla. (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35)
Quando può essere discussa la mozione di sfiducia?
La discussione può avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Quali sono le modalità di approvazione della mozione di sfiducia?
Per approvare la mozione di sfiducia dev’essere votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati e nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati (art.10, 1° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Cosa comporta l’approvazione della mozione di sfiducia?
La sua approvazione comporta l’immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e la conseguente adozione del decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della famiglia e delle autonomie locali, con il quale si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia nonché alla nomina di un commissario per l’amministrazione dell’ente (art.10, 2° comma,15/09/1997, n.35).
Cessazione dalle cariche
Quali conseguenze comportano le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la morte o l’impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia ?
La cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia nella prima tornata elettorale utile (art.11, 1° comma, l.r. 15/09/1997, n.35).
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali o provinciali il Commissario nominato in sostituzione del consiglio comunale o provinciale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza sino a quanto resterà in carica?
Il commissario nominato a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consigli comunali o provinciali resterà in carica sino al scadenza naturale degli organi cessati dalla carica e non sino alla prima tornata elettorale utile (art.11, 2° comma, l.r. 15/09/1997, n.35)
Applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa al procedimento elettorale
Può l’elettore presentare una autocertificazione in sostituzione del certificato elettorale?
Il certificato elettorale non può essere sostituito da un’autocertificazione. Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato con parere n.283/2000 Sez.1 del 13/12/2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, introdotti dalla legge n.15/68, poi ribaditi dagli artt.2 e seguenti della legge 15/05/1997, n.127 e ora disciplinati dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, non si applichino al procedimento elettorale. Pertanto, il principio di autocertificazione, di cui all’art.46 del D.P.R. n.445/2000, non si applica al fine di certificare l’iscrizione nelle liste elettorali. Non è, altresì, consentito procedere alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, prevista dall’art.41, 2° comma, del citato D.P.R. n.445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile con esclusione quindi dei certificati elettorali.
La previsione legislativa prevista dall’art.7, 3° comma del D.P.R. n.403/1998, recante norme in materia di semplificazione amministrativa, che consente la presentazione alla P.A. di documenti mediante utilizzo del fax o altri mezzi informatici, è applicabile al procedimento elettorale?
E’ da escludere tale applicazione al procedimento elettorale e ciò, anche, in coerenza con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, che non ha introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.
Voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravi infermità possono chiedere di votare presso il proprio domicilio?
Il voto a domicilio è disciplinato dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, recentemente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46, pubblicata nella GURI n.105 dell’8 maggio 2009.
In particolare, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità, possono chiedere di poter votare presso il proprio domicilio.
A tal riguardo si riportano di seguito alcune essenziali istruzioni:
1) la domanda in carta libera di richiesta del voto domiciliare va presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto tra il 40° e il 20° giorno precedente la data di votazione;
2) nella domanda va specificata la volontà di esprimere il voto a domicilio e va indicato l’indirizzo della propria abitazione e un recapito telefonico;
3) alla domanda va allegata la copia della tessera elettorale e un certificato sanitario di un medico dell’ASL, redatto in data non anteriore al 45° giorno precedente la votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità previste dall’art.1, 1° comma, della legge n.46/2009 e riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero attestante le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
4) il certificato potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto;
5) il voto verrà raccolto dal Presidente di sezione che si farà assistere dal segretario e da uno scrutatore.
Cessazione dalla carica del sindaco e del consiglio comunale
Quali conseguenze comporta sulla Giunta municipale e sul consiglio comunale la cessazione dalla carica del sindaco?
La cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, rimozione, decadenza morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio comunale.
Sino all’insediamento del Commissario straordinario, nominato in sostituzione del sindaco cessato dalla carica, chi svolge le funzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta?
Dette funzioni saranno svolte dal vice sindaco e dalla giunta.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco sino a quando resta in carica il consiglio comunale?
Il consiglio rimane in carica sino alla prima tornata elettorale utile nella quale sarà eletto il sindaco e il consiglio comunale.
Quali conseguenze comportano le dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri comunali?
Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali comportano la cessazione dalla carica dell’intero consiglio comunale.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio comunale quando si andrà ad elezioni per il rinnovo del consiglio?
Il consiglio comunale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza di essi verrà rinnovato alla scadenza naturale (art. 11 comma 2 della L.R. 35/97).
Contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali regionali e nazionali
Qualora lo stesso giorno si svolgono elezioni regionali e nazionali quali disposizioni legislative si applicano?
In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni regionali e nazionali, diversamente disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga si applicano le norme statali.
Composizione delle giunte comunali
Da quanti assessori è composta la giunta comunale?
Il numero dei componenti della giunta municipale è stabilito in modo aritmetico dagli statuti e non può essere superiore al 20% dei componenti del rispettivo consiglio comunale. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a quattro (art. 1, 1° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).
Per quanto concerne il numero degli assessori entro quale termine gli statuti devono essere adeguati?
L’adeguamento statutario deve avvenire entro il termine del rinnovo delle cariche elettive (art. 2, 1° comma, l.r. 16/12/2008, n.22).
Alla scadenza delle cariche elettive, in assenza dell’avvenuto adeguamento degli statuti, come viene determinato il numero degli assessori?
In mancanza di adeguamento statutario, a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive, si applicano le nuove disposizioni legislative di cui agli artt.1 e 2 della l.r.16/12/2008, n.22, secondo le quali il numero dei componenti della giunta non deve essere superiore al 20% dei componenti del consiglio comunale e, nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, non può essere superiore a quattro (art. 2, 2° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).
Quale maggioranza è richiesta per presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte?
La mozione di sfiducia dev’essere presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati che devono sottoscriverla e motivarla. (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35)
Quando può essere discussa la mozione di sfiducia?
La discussione può avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione (art.10, 2° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Quali sono le modalità di approvazione della mozione di sfiducia?
Per approvare la mozione di sfiducia dev’essere votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati e nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati (art.10, 1° comma, l.r. 15/’9/1997, n.35).
Cosa comporta l’approvazione della mozione di sfiducia?
La sua approvazione comporta l’immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e la conseguente adozione del decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale della famiglia e delle autonomie locali, con il quale si procede alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia nonché alla nomina di un commissario per l’amministrazione dell’ente (art.10, 2° comma,15/09/1997, n.35).
Cessazione dalle cariche
Quali conseguenze comportano le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la morte o l’impedimento permanente del sindaco o del presidente della provincia ?
La cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia nella prima tornata elettorale utile (art.11, 1° comma, l.r. 15/09/1997, n.35).
In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali o provinciali il Commissario nominato in sostituzione del consiglio comunale o provinciale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza sino a quanto resterà in carica?
Il commissario nominato a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consigli comunali o provinciali resterà in carica sino al scadenza naturale degli organi cessati dalla carica e non sino alla prima tornata elettorale utile (art.11, 2° comma, l.r. 15/09/1997, n.35)
Applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa al procedimento elettorale
Può l’elettore presentare una autocertificazione in sostituzione del certificato elettorale?
Il certificato elettorale non può essere sostituito da un’autocertificazione. Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato con parere n.283/2000 Sez.1 del 13/12/2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa, introdotti dalla legge n.15/68, poi ribaditi dagli artt.2 e seguenti della legge 15/05/1997, n.127 e ora disciplinati dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, non si applichino al procedimento elettorale. Pertanto, il principio di autocertificazione, di cui all’art.46 del D.P.R. n.445/2000, non si applica al fine di certificare l’iscrizione nelle liste elettorali. Non è, altresì, consentito procedere alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, prevista dall’art.41, 2° comma, del citato D.P.R. n.445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile con esclusione quindi dei certificati elettorali.
La previsione legislativa prevista dall’art.7, 3° comma del D.P.R. n.403/1998, recante norme in materia di semplificazione amministrativa, che consente la presentazione alla P.A. di documenti mediante utilizzo del fax o altri mezzi informatici, è applicabile al procedimento elettorale?
E’ da escludere tale applicazione al procedimento elettorale e ciò, anche, in coerenza con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28/12/2000, n.445, che non ha introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.
Voto a domicilio
Gli elettori affetti da gravi infermità possono chiedere di votare presso il proprio domicilio?
Il voto a domicilio è disciplinato dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, recentemente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n.46, pubblicata nella GURI n.105 dell’8 maggio 2009.
In particolare, gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità, possono chiedere di poter votare presso il proprio domicilio.
A tal riguardo si riportano di seguito alcune essenziali istruzioni:
1) la domanda in carta libera di richiesta del voto domiciliare va presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto tra il 40° e il 20° giorno precedente la data di votazione;
2) nella domanda va specificata la volontà di esprimere il voto a domicilio e va indicato l’indirizzo della propria abitazione e un recapito telefonico;
3) alla domanda va allegata la copia della tessera elettorale e un certificato sanitario di un medico dell’ASL, redatto in data non anteriore al 45° giorno precedente la votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità previste dall’art.1, 1° comma, della legge n.46/2009 e riportante la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero attestante le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
4) il certificato potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto;
5) il voto verrà raccolto dal Presidente di sezione che si farà assistere dal segretario e da uno scrutatore.
Cessazione dalla carica del sindaco e del consiglio comunale
Quali conseguenze comporta sulla Giunta municipale e sul consiglio comunale la cessazione dalla carica del sindaco?
La cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, rimozione, decadenza morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del consiglio comunale.
Sino all’insediamento del Commissario straordinario, nominato in sostituzione del sindaco cessato dalla carica, chi svolge le funzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta?
Dette funzioni saranno svolte dal vice sindaco e dalla giunta.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco sino a quando resta in carica il consiglio comunale?
Il consiglio rimane in carica sino alla prima tornata elettorale utile nella quale sarà eletto il sindaco e il consiglio comunale.
Quali conseguenze comportano le dimissioni da parte della maggioranza dei consiglieri comunali?
Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali comportano la cessazione dalla carica dell’intero consiglio comunale.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio comunale quando si andrà ad elezioni per il rinnovo del consiglio?
Il consiglio comunale cessato dalla carica per dimissioni della maggioranza di essi verrà rinnovato alla scadenza naturale (art. 11 comma 2 della L.R. 35/97).
Contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali regionali e nazionali
Qualora lo stesso giorno si svolgono elezioni regionali e nazionali quali disposizioni legislative si applicano?
In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni regionali e nazionali, diversamente disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga si applicano le norme statali.
Composizione delle giunte comunali
Da quanti assessori è composta la giunta comunale?
Il numero dei componenti della giunta municipale è stabilito in modo aritmetico dagli statuti e non può essere superiore al 20% dei componenti del rispettivo consiglio comunale. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a quattro (art. 1, 1° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).
Per quanto concerne il numero degli assessori entro quale termine gli statuti devono essere adeguati?
L’adeguamento statutario deve avvenire entro il termine del rinnovo delle cariche elettive (art. 2, 1° comma, l.r. 16/12/2008, n.22).
Alla scadenza delle cariche elettive, in assenza dell’avvenuto adeguamento degli statuti, come viene determinato il numero degli assessori?
In mancanza di adeguamento statutario, a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive, si applicano le nuove disposizioni legislative di cui agli artt.1 e 2 della l.r.16/12/2008, n.22, secondo le quali il numero dei componenti della giunta non deve essere superiore al 20% dei componenti del consiglio comunale e, nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, non può essere superiore a quattro (art. 2, 2° comma, l. r. 16/12/2008, n.22).
Etichette:
2015,
cessazione carica,
composizione giunta,
consigliere comunale,
consiglio comunale,
dimissioni sindaco,
elezioni amministrative,
giunta,
mozione sfiducia,
scioglimento consiglio comunale,
sicilia,
sindaco
Sicilia, elezioni amministrative 2015: Costituzione uffici elettorali, Rappresentanti lista, Assegnazione seggi
Costituzione degli uffici elettorali
Da chi è composto l’ufficio elettorale di ciascuna sezione?
L’ufficio elettorale è composto da un Presidente , designato dal Presidente della Corte di Appello, da cinque scrutatori e da un segretario, scelto dal Presidente di seggio tra gli elettori residenti nel Comune.
Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?
Tra il 25° e il 19° giorno antecedente la data delle elezioni, il Comune, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesti, invitare coloro che intendono iscriversi nell’elenco degli scrutatori, a farne richiesta alla commissione elettorale comunale. Detta commissione procede, quindi, tra il 15° e l’8° giorno precedente l’elezione, alla nomina degli scrutatori scelti dal suddetto elenco mediante sorteggio. In caso di esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.
Quali sono i requisiti richiesti per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori?
I requisiti sono i seguenti:
1) essere elettore del comune;
2) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
3) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.
Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti all’estero
Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che si recano in Sicilia per votare?
L’unica agevolazione prevista dalla normativa vigente riguarda la riduzione del costo del biglietto ferroviario concessa da Trenitalia dalla frontiera italiana sino al luogo di residenza dell’elettore
Rappresentanti di lista
Da chi sono designati i rappresentanti di lista?
I rappresentanti di lista, due per ogni sezione e per l’ufficio centrale di cui uno effettivo e l’altro supplente, sono designati dai delegati di lista.
Quali sono i requisiti richiesti per essere scelto rappresentante di lista?
Il rappresentante di lista può essere liberamente scelto tra gli elettori del comune. Si ritiene opportuno che il rappresentante di lista non venga scelto tra i candidati alle elezioni e che in caso di due o più elezioni venga confermato lo stesso nominativo. E’, altresì, opportuno che quest’ultimo criterio venga applicato in caso di un secondo turno di elezioni. Il delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.
Quando deve essere presentata la designazione dei rappresentanti di lista?
La presentazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata entro le ore 16,00 del sabato precedente le elezioni al segretario del comune che ne rilascerà ricevuta. Il segretario comunale curerà la trasmissione di tale designazione ai presidenti di seggio mediante redazione di apposito verbale in duplice copia di cui una copia sarà trattenuta dal presidente di seggio e l’altra consegnata al segretario comunale. La designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio la stessa mattina del giorno delle elezioni prima dell’inizio delle votazioni.
Quando va presentata la designazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale?
La presentazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale può essere presentata al presidente prima dell’inizio delle operazioni di competenza dell’ufficio medesimo.
Chi effettua e in cosa consiste l’esame sulla regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista?
L’esame sulla regolarità delle designazioni dev’essere effettuato dai presidenti dei seggi e dell’ufficio centrale e consiste essenzialmente nel verificare che la designazione sia stata presentata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura alla carica di sindaco e che la designazione stessa sia stata redatta per iscritto e sottoscritta dai delegati con firma autenticata.
Assegnazione dei seggi alle liste
Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora altra lista non collegata al sindaco abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, quanti seggi verranno attribuiti a tale lista?
Alla suddetta lista, non collegata al sindaco eletto, che abbia riportato il 50% più uno dei voti validi, ai sensi dell’art.2, 5°comma della l.r. n.35/97, verrà attribuito il 60% dei seggi. A tal riguardo, va precisato che, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale del C.G.A., nel calcolo dei voti validi vanno computati non solo i voti riportati dalle liste ma anche i voti espressi per i candidati alla carica di sindaco.
Da chi è composto l’ufficio elettorale di ciascuna sezione?
L’ufficio elettorale è composto da un Presidente , designato dal Presidente della Corte di Appello, da cinque scrutatori e da un segretario, scelto dal Presidente di seggio tra gli elettori residenti nel Comune.
Come vengono scelti e nominati gli scrutatori?
Tra il 25° e il 19° giorno antecedente la data delle elezioni, il Comune, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo di manifesti, invitare coloro che intendono iscriversi nell’elenco degli scrutatori, a farne richiesta alla commissione elettorale comunale. Detta commissione procede, quindi, tra il 15° e l’8° giorno precedente l’elezione, alla nomina degli scrutatori scelti dal suddetto elenco mediante sorteggio. In caso di esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina degli scrutatori mancanti scegliendoli tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.
Quali sono i requisiti richiesti per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori?
I requisiti sono i seguenti:
1) essere elettore del comune;
2) essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola dell’obbligo;
3) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.
Agevolazioni di viaggio per gli elettori residenti all’estero
Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che si recano in Sicilia per votare?
L’unica agevolazione prevista dalla normativa vigente riguarda la riduzione del costo del biglietto ferroviario concessa da Trenitalia dalla frontiera italiana sino al luogo di residenza dell’elettore
Rappresentanti di lista
Da chi sono designati i rappresentanti di lista?
I rappresentanti di lista, due per ogni sezione e per l’ufficio centrale di cui uno effettivo e l’altro supplente, sono designati dai delegati di lista.
Quali sono i requisiti richiesti per essere scelto rappresentante di lista?
Il rappresentante di lista può essere liberamente scelto tra gli elettori del comune. Si ritiene opportuno che il rappresentante di lista non venga scelto tra i candidati alle elezioni e che in caso di due o più elezioni venga confermato lo stesso nominativo. E’, altresì, opportuno che quest’ultimo criterio venga applicato in caso di un secondo turno di elezioni. Il delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista.
Quando deve essere presentata la designazione dei rappresentanti di lista?
La presentazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata entro le ore 16,00 del sabato precedente le elezioni al segretario del comune che ne rilascerà ricevuta. Il segretario comunale curerà la trasmissione di tale designazione ai presidenti di seggio mediante redazione di apposito verbale in duplice copia di cui una copia sarà trattenuta dal presidente di seggio e l’altra consegnata al segretario comunale. La designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio la stessa mattina del giorno delle elezioni prima dell’inizio delle votazioni.
Quando va presentata la designazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale?
La presentazione dei rappresentanti di lista presso l’ufficio centrale può essere presentata al presidente prima dell’inizio delle operazioni di competenza dell’ufficio medesimo.
Chi effettua e in cosa consiste l’esame sulla regolarità delle designazioni dei rappresentanti di lista?
L’esame sulla regolarità delle designazioni dev’essere effettuato dai presidenti dei seggi e dell’ufficio centrale e consiste essenzialmente nel verificare che la designazione sia stata presentata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o della candidatura alla carica di sindaco e che la designazione stessa sia stata redatta per iscritto e sottoscritta dai delegati con firma autenticata.
Assegnazione dei seggi alle liste
Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora altra lista non collegata al sindaco abbia ottenuto il 50% più uno dei voti validi, quanti seggi verranno attribuiti a tale lista?
Alla suddetta lista, non collegata al sindaco eletto, che abbia riportato il 50% più uno dei voti validi, ai sensi dell’art.2, 5°comma della l.r. n.35/97, verrà attribuito il 60% dei seggi. A tal riguardo, va precisato che, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale del C.G.A., nel calcolo dei voti validi vanno computati non solo i voti riportati dalle liste ma anche i voti espressi per i candidati alla carica di sindaco.
Etichette:
2015,
assegnazione seggi,
consigliere comunale,
elezioni amministrative,
giunta,
liste elettorali,
nomina scrutatori,
rappresentanti lista,
sicilia,
sindaco,
ufficio elettorale
Sicilia, Elezioni Amministrative 2015, Incompatibilità, Ineleggibilità e Incandidabilità
Incompatibilità
Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale?
Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.10 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e la carica di consigliere comunale con quella di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r. 24/06/1986, n.31).
Quali sono le cause di incompatibilità per gli assessori?
Le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale (art. 4 comma 1della l.r. 6/2011). I consiglieri che possono far parte della giunta non devono essere più del 50% del totale degli assessori.
Cosa comporta l’esistenza di una causa di incompatibilità?
La causa di incompatibilità sia che esista al momento dell’elezione sia che sopravvenga ad essa importa la decadenza dalla carica.
Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)
I dipendenti e professionisti convenzionati USL possono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale?
Si, in quanto l’art.15 della L.R. 31/86. è stato abrogato dall’ art. 2 della L.R. 14/2012.
Quali sono le cause di incompatibilità dei componenti della giunta comunale?
Le cause di incompatibilità previste per il consigliere comunale sono estese ai componenti della giunta comunale e devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2° comma, l.r.26/08/1992, n.7). Inoltre il componente della giunta (assessore) non deve avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con il sindaco o con i consiglieri comunali (comma 2 art. 4 L.R. 6/2011).
Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?
Né il sindaco né il consiglio comunale può conferire incarichi agli assessori e ai consiglieri comunali in altri enti anche se in rappresentanza del comune. .(art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).
Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte di organi consultivi del comune?
La risposta è negativa. Assessori e consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti componenti di organi consultivi del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).
Ineleggibilità
Quali sono le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale?
Le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, le cariche suddette sono incompatibili con le corrispondenti cariche di un'altra provincia, di un altro comune e di un'altra circoscrizione.
Per la rimozione delle cause di incompatibilità, i soggetti interessati devono cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti connessi ai suddetti atti di richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5 giorni dalla richiesta medesima. In caso di omissione dell’amministrazione, la domanda ha effetto dal 5° giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta la durata del mandato senza assegni, fermo restando quanto previsto dalle leggi statali n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ. modif.
I dipendenti assunti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa (art.9, l.r. 24/06/1986, n.31).
Incandidabilità del personale degli uffici o sezioni circoscrizionali di collocamento
Il personale in servizio presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento può candidarsi alle elezioni comunali o provinciali?
L’art.18 della l.r. 21/09/1990, n.36, prevede il divieto al personale che riveste funzioni direttive presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento di potersi candidare al consiglio comunale e provinciale nonchè alla carica di sindaco o di presidente della provincia. Lo stesso personale non può, altresì, ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.
Quali sono le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale?
Le cause di incompatibilità per la carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.10 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.
Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale e la carica di consigliere comunale con quella di consigliere di circoscrizione. (art.11, l.r. 24/06/1986, n.31).
Quali sono le cause di incompatibilità per gli assessori?
Le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale (art. 4 comma 1della l.r. 6/2011). I consiglieri che possono far parte della giunta non devono essere più del 50% del totale degli assessori.
Cosa comporta l’esistenza di una causa di incompatibilità?
La causa di incompatibilità sia che esista al momento dell’elezione sia che sopravvenga ad essa importa la decadenza dalla carica.
Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni deve avvenire entro 10 giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di incompatibilità. (art.13 l.r.24/06/1986, n.31)
I dipendenti e professionisti convenzionati USL possono ricoprire la carica di sindaco o assessore comunale?
Si, in quanto l’art.15 della L.R. 31/86. è stato abrogato dall’ art. 2 della L.R. 14/2012.
Quali sono le cause di incompatibilità dei componenti della giunta comunale?
Le cause di incompatibilità previste per il consigliere comunale sono estese ai componenti della giunta comunale e devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore.(art.12, 2° comma, l.r.26/08/1992, n.7). Inoltre il componente della giunta (assessore) non deve avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con il sindaco o con i consiglieri comunali (comma 2 art. 4 L.R. 6/2011).
Agli assessori e ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco o dal consiglio comunale incarichi in altri enti?
Né il sindaco né il consiglio comunale può conferire incarichi agli assessori e ai consiglieri comunali in altri enti anche se in rappresentanza del comune. .(art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).
Gli assessori e i consiglieri comunali possono far parte di organi consultivi del comune?
La risposta è negativa. Assessori e consiglieri comunali non possono essere nominati o eletti componenti di organi consultivi del comune. (art.12, 3° comma, l.r.26/08/1992, n.7).
Ineleggibilità
Quali sono le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale?
Le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale,comunale e circoscrizionale sono elencate dall’art.9 della l.r. 24/06/1986, n.31 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, le cariche suddette sono incompatibili con le corrispondenti cariche di un'altra provincia, di un altro comune e di un'altra circoscrizione.
Per la rimozione delle cause di incompatibilità, i soggetti interessati devono cessare dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti connessi ai suddetti atti di richiesta di cessazione dalle funzioni, entro 5 giorni dalla richiesta medesima. In caso di omissione dell’amministrazione, la domanda ha effetto dal 5° giorno successivo alla presentazione. L’aspettativa è concessa, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, per tutta la durata del mandato senza assegni, fermo restando quanto previsto dalle leggi statali n.1078/1966, n.300/1970 e n.169/1974 e succ. modif.
I dipendenti assunti a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa (art.9, l.r. 24/06/1986, n.31).
Incandidabilità del personale degli uffici o sezioni circoscrizionali di collocamento
Il personale in servizio presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento può candidarsi alle elezioni comunali o provinciali?
L’art.18 della l.r. 21/09/1990, n.36, prevede il divieto al personale che riveste funzioni direttive presso gli uffici o le sezioni circoscrizionali di collocamento di potersi candidare al consiglio comunale e provinciale nonchè alla carica di sindaco o di presidente della provincia. Lo stesso personale non può, altresì, ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.
Sicilia, Elezioni Amministrative 2015: modalità presentazione liste
Quali sono le modalità di presentazione della candidatura a sindaco e a consigliere comunale?
Va presentata una dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda il numero degli abitanti del Comune interessato. Per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non è prevista alcuna sottoscrizione, pertanto, saranno gli stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura. Ogni elettore può sottoscrivere esclusivamente una sola dichiarazione di presentazione di lista, pena l’applicazione di gravi sanzioni.
Nessuna sottoscrizione è, altresì, prevista per i partiti politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio. In quest’ultima ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate con firme autenticate. (cfr art.7 l.r. n.7/92 sostituito dall’art.1 della l.r. n.35/97).
Con la lista dei candidati dev’essere presentato il candidato sindaco e il suo programma amministrativo. Il candidato sindaco deve, altresì, presentare una dichiarazione di non accettare la candidatura in altro comune e l’elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art.7, comma 8, della l.r. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall’art.1 della l.r. 15/09/1997, n.35.
Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale ?
Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticati dai soggetti indicati dall’art.14 , 1° comma, della legge 21/03/1990,n.53, introdotto nella legislazione elettorale della Regione Siciliana.
Entro quale data può ritenersi valida la sottoscrizione e autenticazione delle firme della dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati?
La data di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e la relativa autenticazione non deve essere anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (art.14, comma 3 della legge 21/03/1990, n.53).
Il candidato sindaco può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale nello stesso comune?
Le due candidature sono consentite ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale (art.7, comma 7, della l.r. n.7/92 sostituito dall’art. 1 della l.r. n.35/97).
Va presentata una dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda il numero degli abitanti del Comune interessato. Per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non è prevista alcuna sottoscrizione, pertanto, saranno gli stessi candidati a sottoscrivere la propria candidatura. Ogni elettore può sottoscrivere esclusivamente una sola dichiarazione di presentazione di lista, pena l’applicazione di gravi sanzioni.
Nessuna sottoscrizione è, altresì, prevista per i partiti politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio. In quest’ultima ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate con firme autenticate. (cfr art.7 l.r. n.7/92 sostituito dall’art.1 della l.r. n.35/97).
Con la lista dei candidati dev’essere presentato il candidato sindaco e il suo programma amministrativo. Il candidato sindaco deve, altresì, presentare una dichiarazione di non accettare la candidatura in altro comune e l’elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.
Alla dichiarazione di accettazione della candidatura, inoltre, deve essere aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art.7, comma 8, della l.r. 26/08/1992, n.7, come sostituito dall’art.1 della l.r. 15/09/1997, n.35.
Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale ?
Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticati dai soggetti indicati dall’art.14 , 1° comma, della legge 21/03/1990,n.53, introdotto nella legislazione elettorale della Regione Siciliana.
Entro quale data può ritenersi valida la sottoscrizione e autenticazione delle firme della dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati?
La data di sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati e la relativa autenticazione non deve essere anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (art.14, comma 3 della legge 21/03/1990, n.53).
Il candidato sindaco può candidarsi contemporaneamente alla carica di consigliere comunale nello stesso comune?
Le due candidature sono consentite ed in caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale (art.7, comma 7, della l.r. n.7/92 sostituito dall’art. 1 della l.r. n.35/97).
mercoledì 8 aprile 2015
giovedì 19 marzo 2015
Elezioni Amministrative in Sicilia, regole per nomina scrutatori. La circolare
noto, ha modificato l’art. 11 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.
Leggi la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Iscriviti a:
Post (Atom)

