La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 19 marzo 2012, è stata chiamata a pronunciarsi in due giudizi, promossi da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) di due Deputati regionali, successivamente nominati Assessori del Comune di Monreale, per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso.
Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), “nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale”.
La Corte Costituzionale si era già pronunciata (sentenza n. 143/2010) sancendo l’incompatibilità tra l’ufficio di Deputato regionale e la sopravvenuta carica di Sindaco e Assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti.
Tale pronuncia è, però, circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di Deputato regionale ed il principio di stretta interpretazione, che caratterizza la materia elettorale, non consente di equiparare tale causa di incompatibilità alle cause di incompatibilità alla carica di Assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante.
Praticamente è stata determinata l’incompatibilità a proseguire l’incarico di Deputato ma non sussisteva, fino alla pronuncia in esame, l’incompatibilità a proseguire ad espletare le funzioni di Sindaco o di Assessore in un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti.
Il Tribunale rimettente ha ritenuto che le cause di incompatibilità, che presentano la medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra le funzioni di Deputato regionale e l’espletamento di altre cariche elettive, avessero un trattamento giuridico differente.
Nella sentenza n. 143/2010, la Corte Costituzionale, muovendo dalla potestà legislativa primaria della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli Enti Locali, ha ribadito che tale potere deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello Statuto (da ultimo, anche sentenze n. 294 e n. 277 del 2011).
La materia delle cause di ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra, però, necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’inviolabilitàex art. 2 Cost. (anche sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).
La Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, a garantire l’osservanza dell’indefettibile uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Da ciò la Corte Costituzionale ha fatto derivare che il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione dovesse essere assicurato allorquando si fosse assunto che il cumulo tra gli uffici elettivi fosse suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall’art. 97della Costituzione.
La sussistenza di un’identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di Deputato regionale e quella di Sindaco o Assessore di un Comune ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate (relative alle elezioni degli enti locali).
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, in considerazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, risulta ancor più marcato il profilo di irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria (rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità, perché estraneo a quel thema decidendum).
La Legge Regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di Sindaco o di Assessore di Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale, sono state, quindi, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97.
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