lunedì 19 ottobre 2015

Esame Avvocato 2015: le 50 sentenze più importanti

Aggiungi didascalia
Di seguito una raccolta delle 50 sentenze della Cassazione civile e penale più importanti in vista delle prove scritte dell'esame avvocato 2015.

1. Anche il lavoro del compagno va retribuito
Lavorare gratis non piace a nessuno, quindi, attenzione! Se si decide di far lavorare, presso la propria attività, il proprio compagno/a il lavoro svolto va pagato.
Nel caso in questione una donna aveva amministrato per circa sei anni il patrimonio del compagno e della madre di lui, quindi, chiedeva che per tutto quel periodo le fosse riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato.
In sede di appello le richieste della donna non venivano accolte ma a dar ragione alla donna ci ha pensato la Cassazione ritenendo che la stessa avesse contribuito all'attività del compagno in modo consistente.
Corte di Cassazione sentenza n. 19304 del 29 settembre 2015


2. Assegno divorzile
In questa vicenda un uomo chiedeva che non fosse più riconosciuto l'assegno divorzile (pari ad euro 500,00) alla ex moglie perché la donna, per questioni etiche, aveva determinato un declino della propria attività imprenditoriale.
In buona sostanza, la donna da anni gestiva un allevamento di struzzi e, per questioni etiche, si era rifiutata di trasformare l'attività di allevamento anche in attività di macellazione.
In sede di appello all'uomo non veniva data ragione proprio perché era stata riscontrata sia una sperequazione economica tra i coniugi sia perché sussistevano altri requisiti per riconoscere alla ex moglie l'assegno divorzile.
Dello stesso avviso e' stata la Corte di Cassazione che ha puntualizzato che le scelte etiche fatte dalla ex moglie, che hanno poi determinato il declino dell'attività imprenditoriale della donna, non sono da sole idonee per escludere la corresponsione dell'assegno.
Corte di Cassazione sentenza n. 19581 del 30 settembre 2015


3. Sfruttamento della prostituzione
In questa vicenda la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che, sia in primo che in secondo grado, era stato condannato per sfruttamento della prostituzione perché aveva concesso in locazione un proprio immobile ad una prostituta.
Non può configurarsi il reato in oggetto se l'immobile viene locato alla prostituta al prezzo di mercato.
Il reato sussiste, invece, nell'ipotesi in cui venga dimostrato che il locatore abbia dato in locazione l'immobile ad un prezzo sproporzionato; in questo modo può desumersi un rilevante beneficio economico del locatore dalla prostituzione altrui.
Corte di Cassazione sentenza n. 39181 del 28 settembre 2015


4. Notifica di un atto
Una recente pronuncia della Cassazione ha precisato che nell'ipotesi in cui la notifica di un atto, entro un termine perentorio, non dovesse perfezionarsi, non per colpa imputabile al notificante, lo stesso sarà tenuto ad effettuare nuovamente la notifica senza aspettare l'udienza e in quella sede chiedere un nuovo termine per notificare.
La ragione di ciò è evitare una inutile durata dei tempi del giudizio.
Corte di Cassazione sentenza n. 19351 del 2015


5. Furto ai danni del convivente
Così come previsto dall'art. 649 c.p. non è punibile a querela della persona offesa chi compie dei fatti in danno di un congiunto.
Questo concetto e' stato puntualizzato da una sentenza della Cassazione in cui si è precisato che: "non può essere querelato per furto il convivente, il coniuge, il genitore o il figlio se tra la vittima e il responsabile della condotta vi sia un rapporto di convivenza.
Ad esempio, non può essere denunciato per appropriazione indebita il marito o la moglie che sottrae beni mobili dalla casa familiare se la coppia non è ancora legalmente separata.
Stessa cosa dicasi per le coppie di fatto, finché, è in atto la convivenza non può configurarsi alcun reato.
Corte di Cassazione sentenza n. 39480 del 30 settembre 2015


6. Legittimo impedimento
La richiesta di rinvio dell’udienza, a causa di un legittimo impedimento, e' assolutamente valida anche se fatta attraverso il fax.
E' però necessario che la richiesta venga fatta in tempo utile e che venga trasmessa alla cancelleria del giudice titolare del procedimento e non ad un numero qualsiasi dell'ufficio giudiziario.
Con una recente sentenza la Cassazione, rifacendosi anche a precedenti pronunce a Sezioni Unite, ha stabilito che l 'uso del fax in queste ipotesi e ' assolutamente legittimo perché non solo l’ordinamento non prevede particolari formalità ma anche perché in questo modo di semplifica e si accelera il sistema delle comunicazioni.
Corte di Cassazione sentenza n. 37859 del 18 settembre 2015


7. Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali
Perché possa proporsi domanda per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri coniugali e' necessario che in sede di separazione sia stato pronunciato l'addebito a carico di uno dei coniugi.
Nel caso in questione un uomo chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa di una serie di tradimenti perpetrati dalla ex moglie. Ma tra le parti la convivenza matrimoniale era cessata perché era intervenuta la sentenza di divorzio, inoltre, la separazione era avvenuta consensualmente senza quindi che si facesse minimo cenno alla violazione dei doveri coniugali da parte della ex moglie.
In definitiva, la richiesta risarcitoria che può avanzarsi nelle ipotesi di infedeltà coniugale è strettamente collegata alla pronuncia di addebito della separazione.
Tribunale di Roma sentenza del 25 giugno 2015


8. Entro quanto tempo va applicata la sanzione disciplinare?
La sanzione disciplinare, inflitta ad un avvocato, si prescrive nel termine di cinque anni che comincia a decorrere dall'avvio della procedura fino al deposito della decisione.
Va precisato che l'illecito disciplinare ha natura di " diritto soggettivo potestativo" quindi soggetto a prescrizione.
In questa storia giudiziaria un avvocato aveva commesso un illecito disciplinare; l'azione disciplinare era cominciata il 12 marzo 2007, la decisione era stata presa il 9 gennaio 2008 ma gli era stata notificata il 22 ottobre 2012.
Di conseguenza il termine quinquennale di prescrizione era abbondantemente scaduto.
Corte di Cassazione sentenza n. 18077 del 15 settembre 2015


9. L'iscrizione ad una scuola privata è straordinaria
Tra le spese straordinarie, alle quali sono tenuti a partecipare nella misura del 50% entrambi i genitori, vi è l'iscrizione del figlio/a ad una scuola privata.
Questo tipo di spesa deve essere previamente concordata da entrambi i coniugi separati, diversamente se il genitore collocatario del minore prenda questa decisione in totale autonomia senza consultare l'altro coniuge non può pretendere
il pagamento della metà della quota mensile di iscrizione.
La ragione di ciò sta nel fatto che
l’affidamento condiviso implica un'attiva collaborazione di entrambi i coniugi nella educazione dei minori; di conseguenza alcune decisioni di particolare importanza devono essere prese dopo una effettiva consultazione dei coniugi.
Corte di Cassazione sentenza n.10174 del 20 giugno 2015


10. Se il paziente lamenta un danno deve provarlo
Si parla spesso di responsabilità medica ma in alcuni casi se il paziente non prova che la patologia lamentata sia una conseguenza diretta del cattivo operato del medico, il paziente può rispondere per lite temeraria
e sarà tenuto a risarcire i danni al medico.
Protagonista di questa storia è un uomo che chiedeva un risarcimento dei danni di circa mezzo milione di euro lamentando che un medico gli aveva prescritto una terapia farmacologica il cui scopo era quello di curare una patologia oculistica che invece gli aveva poi procurato dei danni permanenti ai reni.
L'uomo si era difeso sostenendo che non era stato correttamente informato circa la pericolosità del farmaco e che se avesse avuto una corretta informazione non avrebbe accettato di assumersi i probabili rischi del farmaco.
In realtà il ricorso dell'uomo è stato rigettato perché non ha provato il danno " iatrogeno"
lamentato, inoltre, smentito dalle perizie nel corso del procedimento.
Per danno iatrogeno si intende il danno causato da un trattamento clinico (diagnostico o terapeutico) a seguito di una complicanza non colpevole oppure di una colpa medica).
Così, l’uomo è stato condannato a pagare circa 48 mila euro sia al medico curante che all'azienda ospedaliera per aver dato vita una lite temeraria.
Tribunale di Padova sentenza n. 835 del 2015


11. Figlio riconosciuto dal padre in un momento successivo
Nella prassi può accadere, per varie ragioni, che un figlio venga riconosciuto dal padre solo in un momento successivo.
Bene, in questi casi così come previsto dall'art.27 primo comma, lett. c), del d.lgs 28/12/2013 n. 154, il cognome del padre può essere aggiunto, anteposto o sostituito a quello della madre.
Una recente sentenza della Cassazione rafforza questo principio ormai consolidato in giurisprudenza (basti ricordare la sentenza n. 297 del 1996 della Corte Costituzionale).
Nella vicenda in questione, affrontata dalla Cassazione, la madre di una bambina ricorreva davanti agli Ermellini perché dopo il riconoscimento della bambina, fatta dal padre in un momento successivo, la Corte d'Appello stabiliva di aggiungere il cognome paterno anteponendolo però a quello materno. La donna riteneva non giusto il provvedimento adottato in considerazione del fatto che avendo per prima riconosciuto la figlia il suo cognome andava anteposto a quello del padre.
I giudici di legittimità, sulla scorta del ragionamento fatto dai giudici
in sede di appello, hanno ritenuto che anteporre il cognome del padre a quello della madre era un modo per favorire l'inserimento della minore nel contesto familiare del padre, inoltre, la scelta del cognome deve essere valutata rispettando
l 'interesse del minore "evitando così un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale."
Corte di Cassazione sentenza n . 17976 dell'11 settembre 2015


12. Oltraggio ad un magistrato in udienza
Va bene il diritto di critica ma attenzione a non trascendere.
In questa storia giudiziaria due imputati, nel corso di un processo, rivolgendosi al giudice gli chiedevano "da quanto tempo facesse il suo lavoro”, inoltre, lo invitavano a rileggersi gli atti perché stava sbagliando.
La difesa aveva sostenuto che le parole utilizzate dai due uomini non volevano ledere il prestigio del magistrato ma si trattava semplicemente di una critica al suo operato.
Ovviamente queste argomentazioni non hanno convinto la Corte che ha precisato che: "solo le espressioni o gli apprezzamenti relativi alla legittimità o all'opportunità del provvedimento possono rientrare nel diritto di critica, mentre le considerazioni rivolte alla persona del magistrato ne offendono il suo prestigio”.
Corte di Cassazione sentenza n. 36648 del 10 settembre 2015


13. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Un uomo è stato condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. perché in più occasioni non aveva provveduto a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore di moglie e figlia al punto che la ex moglie, trovandosi in difficoltà economiche, si era vista costretta a chiedere aiuto economico ai propri genitori.
L'uomo aveva cercato di giustificare il proprio comportamento sostenendo di essere in difficoltà economica perché era stato licenziato, inoltre, si trovava anche in detenzione domiciliare.
Queste argomentazioni non sono bastate per evitare la condanna all'uomo perché si trattava di episodi successivi a quelli oggetto di contestazione.
Corte di Cassazione sentenza n. 36669 del 10 settembre 2015


14. Revisione assegno mantenimento
Va precisato che per poter chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, versato in favore dei figli, devono verificarsi delle importanti modifiche nell'assetto economico dei genitori.
In questa vicenda un uomo aveva presentato ricorso in Cassazione perché dopo aver dato vita ad un giudizio per la revisione dell'assegno di mantenimento (in favore della figlia) in primo grado otteneva una riduzione della misura a 400 euro, mentre in sede di appello vedeva ripristinato l 'importo originario pari a 1.000 euro.
L'uomo chiedeva la riduzione dell'assegno perché era stato costretto a chiudere la propria ditta individuale; attraverso però degli accertamenti si era poi scoperto che la sua convivente aveva aperto una ditta con lo stesso oggetto sociale di quella chiusa dall'uomo, e che, inoltre, lo stesso aveva trasferito alla propria compagna un immobile di lusso dotato di giardino e piscina.
Corte di Cassazione ordinanza n. 17852 del 09 settembre 2015


15. Affidamento in prova ai servizi sociali
Merita particolare attenzione questa recente sentenza della Cassazione.
Con questo provvedimento la Suprema Corte ha precisato che il giudice del tribunale di sorveglianza non può rigettare la richiesta di affidamento in prova, avanzata dal condannato, basando il proprio convincimento unicamente sulla biografia criminale del condannato e sulla natura del reato commesso.
Questo tipo di misura alternativa non prevede una totale assenza della pericolosità sociale del condannato che può essere superata solo attraverso un percorso di rieducazione.
Dunque, nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal condannato, perché non potevano trascurarsi degli elementi significativi circa la risocializzazione dell'uomo.
Il richiedente aveva, infatti, una stabile attività lavorativa ed inoltre da tempo aveva una relazione sentimentale duratura che aveva poi portato alla nascita di una figlia.
Corte di Cassazione sentenza n. 36233 dell' 8 settembre 2015


16. Diffamazione
Quando una storia d'amore finisce alcune persone riescono ad elaborare il "lutto emotivo" in modo sereno; altre persone, invece, possono dar vita ad una serie di vendette.
E' quello che è accaduto ad una donna che è stata vittima della vendetta del suo ex marito il quale ha pubblicato nel web un falso annuncio sessuale con il suo nome.
L'uomo è stato condannato per il reato di diffamazione e per il trattamento illecito dei dati personali commesso attraverso il web.
I giudici sono riusciti a risalire a lui attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato e al luogo dove si trovava il pc, dal quale erano stati pubblicati i messaggi sessuali diffamatori, ovvero l'abitazione della madre dove l'uomo si era trasferito dopo la separazione.
Corte di Cassazione sentenza n. 34406 del 6 agosto 2015


17. Mantenimento del coniuge
Il coniuge che ha diritto al mantenimento deve provare la mancanza di reddito o la differenza reddituale con il coniuge. Dunque, durante il giudizio il giudice per poter quantificare l'assegno di mantenimento deve valutare le prove prodotte in giudizio. Se queste sono insufficienti allora può disporre ulteriori indagini delegando la polizia tributaria.
Il giudice però non è tenuto a disporre indagini tributarie se già attraverso le prove prodotte venga fuori l'insussistenza dei redditi da parte del coniuge obbligato.
Le indagini tributarie non hanno valore esplorativo, quindi, non possono sostituire l'onere della prova che ricade sulle parti.
In buona sostanza, l'attività di indagine della polizia tributaria è giustificata solo nell'ipotesi in cui la parte che richiede il mantenimento non riesca a dimostrare i redditi occulti dell'ex coniuge.
Corte di Cassazione sentenza n. 14050 del 7 luglio 2015


18. Dichiarazione di adottabilità
I minori in stato di abbandono possono essere dichiarati adottabili anche se i genitori dimostrano un legame affettivo forte.
Nella vicenda in argomento i figli di due genitori tossicodipendenti erano stati dichiarati adottabili perché ritrovati in un ambiente degradato e in condizioni igienico-sanitarie precarie.
I genitori avevano dimostrato un forte legame affettivo e si erano resi disponibili a seguire un percorso di riabilitazione.
Ma questo non è bastato per evitare l'adozione perché i tempi di recupero psicologico sono stati considerati incompatibili con il benessere psicofisico ed educativo dei figli; inoltre, i genitori erano privi di una adeguata preparazione scolastica.
Corte di Cassazione sentenza n. 17711 del 2015


19. Addebito per infedeltà coniugale
Davvero interessante questa sentenza emessa dal Tribunale di Trento.
In questa vicenda giudiziaria la prova dell'infedeltà coniugale e ' stata fornita dalla figlia maggiorenne che era riuscita a leggere sul telefonino del padre i messaggi inviati dall'amante; inoltre, la figlia aveva assistito ad una lite tra i genitori durante la quale il padre ammetteva di avere avuto una relazione sentimentale ma che era finita.
In questo modo attraverso la testimonianza della figlia l'addebito della separazione è stato pronunciato nei confronti del padre.
Tribunale di Trento sentenza n. 249 del 2015


20. Omicidio Meredith Kercher
Chi non ricorda il caso tristemente noto relativo all'omicidio della giovane studentessa inglese Meredith Kercher? La storia è stata raccontata con diverse chiavi di lettura sia sui giornali che in varie trasmissioni televisive. L'omicidio avvenne il 1° novembre 2007 e i primi sospettati furono la sua coinquilina, l'americana Amanda Knox (di Seattle) e il fidanzato Raffaele Sollecito(di Giovinazzo-Bari).
Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato Rudy Guede, un cittadino della Costa d’Avorio.
In primo grado i due ragazzi furono condannati poi furono assolti nel 2011 dalla Corte d'Assise di Appello. La Corte di Cassazione il 26 marzo 2013 annullò la sentenza assolutoria d'appello e rinviò gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze perché la sentenza presentava molte omissioni ed errori che rendevano inconsistenti le motivazioni.
La Corte d'Assise d'Appello di Firenze sancì nuovamente la colpevolezza degli imputati condannandoli a 28 anni e 6 mesi di reclusione.
La fine della storia si ha il 27 marzo 2015 quando la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha assolto i due fidanzati per non aver commesso il fatto per mancanza di prove certe.
Nelle motivazioni della sentenza n. 3680 del 2015 (costituita da 52 pagine) si legge che l'assoluzione dei ragazzi è derivata dall'”assoluta mancanza di tracce biologiche” sia nella stanza dell’omicidio che sul corpo della vittima. Numerose tracce biologiche sono invece riconducibili a Rudy Guede che è stato condannato, per l'omicidio della studentessa, in via definitiva (con rito abbreviato) a 16 anni di carcere.
Corte di Cassazione sentenza n. 3680 del 2015


21. A chi spetta la competenza per ottenere le somme non versate a titolo di mantenimento del figlio?
Spetta al giudice di pace e non al tribunale la competenza a decidere sulla causa che ha ad oggetto il precetto di mantenimento del figlio minore al di sotto di un certo valore (5mila euro).
La competenza a decidere tale controversia, (articolo 615 comma l c.p.c.) è regolata dai criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra i coniugi anche in ordine alla prole, ovvero la modifica di tali provvedimenti, che gli articoli 706 e 710 c.p.c. riservano alla competenza per materia del tribunale.
Corte di Cassazione ordinanza n. 17670 del 04 settembre 2015


22. Pagamento dei compensi professionali
Fare l'avvocato non è semplice e spesso la cosa più difficile è riuscire a farsi pagare il giusto.
Ne sa qualcosa un collega che non avendo ottenuto l'onorario richiesto si era visto costretto ad agire in giudizio contro una società ex cliente.
L'avvocato aveva chiesto il pagamento dei propri onorari nella misura massima del tariffario in base allo scaglione di valore.
L'azienda riteneva, invece, che la somma di 1500 euro che era stata corrisposta al professionista fosse più che sufficiente.
Il Tribunale aveva dato ragione alla società ma per la Corte d'Appello il giudice di prime cure aveva sbagliato a porre l’onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico del difensore.
Lo stesso invece doveva essere a carico del cliente, salvo che i compensi richiesti fossero al di sopra del massimo previsto.
Corte di Appello di Brescia sentenza 847 dell'8 agosto 2015


23. Risarcimento del danno morale
Per ottenere il risarcimento del danno delle lesioni micropermanenti il danneggiato deve provare la sofferenza sofferta.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione un uomo si è visto rigettare il ricorso perché dopo essere stato vittima di un incidente e dopo aver ottenuto il risarcimento del danni, in sede di appello e' stato condannato a restituire 765 euro degli oltre 2860, che gli erano stati liquidati dalla compagnia assicuratrice, perché non era stato in grado di dimostrare la sussistenza del danno morale patito.
La Corte ha precisato, invece, che il danno morale va sempre provato anche attraverso presunzioni mentre non può verificarsi alcuna automaticità parametrata al danno morale sofferto.
Corte di Cassazione sentenza n. 17209 del 2015


24. Licenziamento
Confucio diceva: "scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita".
Il lavoro però può anche perdersi se non si rispettano alcune regole.
Ad esempio un dipendente e' stato licenziato per giusta causa per aver creato un clima di tensione in azienda.
Il lavoratore in più occasioni aveva posto in essere un atteggiamento ingiurioso, minaccioso ed inoltre aveva violato delle norme circa il trasporto di medicinali.
L'azienda farmaceutica per cui lavorava aveva deciso quindi di licenziarlo; il dipendente si era difeso sostenendo che il suo atteggiamento era stato determinato a causa del comportamento persecutorio posto in essere dall'azienda.
Corte di Cassazione sentenza n. 17435 del 2 settembre 2015


25. Infedeltà coniugale
Questa vicenda giudiziaria e ' davvero singolare.
Un marito era riuscito a scoprire il tradimento della propria moglie grazie ad un registratore che aveva installato nella cucina della propria abitazione.
L'uomo era stato condannato dal Giudice di Pace di Senorbi' (Cagliari) perché dopo aver scoperto l'infedeltà l'aveva diffamata.
Anche la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, inoltre, la prova raccolta dal marito era inutilizzabile in violazione dell'art 191 c.p.p.
Infine, lo stato d'ira del marito non poteva considerarsi una scriminante al reato di diffamazione.
Va ricordato che chi utilizza lo strumento della registrazione per scoprire l'infedeltà altrui può essere querelato per il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis.c.p.
Corte di Cassazione sentenza n. 35681 del 2015


26. Circolazione di auto senza assicurazione
Chi circola con un'automobile sprovvista di assicurazione nel caso di sinistro stradale può richiedere il risarcimento dei danni?
La risposta arriva da una sentenza del Giudice di Pace di Napoli che ha precisato che: il danneggiato che circola con una autovettura sprovvista di assicurazione ha diritto al risarcimento dei danni(purché non abbia colpa nel sinistro) perché la condotta posta in essere dall'automobilista non rappresenta un reato perseguibile d’Ufficio; si tratta, invece, di una violazione al CdS per cui è prevista la sanzione amministrativa da € 848, 00 a € 3.393, 00 e il fermo amministrativo del veicolo.
Giudice di Pace di Napoli ex Pozzuoli, sentenza del 13 luglio 2015


27. L'avvocato è tenuto ad informare il cliente sui contrasti giurisprudenziali
E' un dovere dell'avvocato informare il cliente sulle difficoltà di una causa, inoltre, l'obbligo di informazione riguarda anche i contrasti giurisprudenziali sulla controversia.
In buona sostanza, se su una norma giuridica relativa ad una controversia c'è un contrasto giurisprudenziale il cliente deve essere informato in modo da poter decidere se intraprendere o meno una causa.
Corte di Cassazione sentenza n. 14639 del 14 luglio 2015


28. Addebito della separazione
L'addebito della separazione può essere chiesto per vari motivi ad esempio per ipotesi di maltrattamenti.
Bene, questa sentenza della Corte di Appello di Lecce precisa che un unico episodio di maltrattamenti non può bastare per chiedere la separazione con addebito.
Infatti, l'addebito della separazione non può fondarsi sulla semplice violazione di un dovere coniugale ma è necessario che l'atteggiamento violento dell'atro coniuge abbia il carattere della continuità; solo in questo modo più episodi di maltrattamenti possono determinare l'intollerabilità della convivenza.
Corte di Appello di Lecce sentenza n. 109 del 2015


29. Doppio lavoro
Spesso per sbarcare il lunario un solo lavoro non basta e allora se ne svolgono due; attenzione però a non svolgere due attività lavorative nello stesso posto. Questa leggerezza può costare cara; e' ciò che è accaduto ad un dipendente che durante l'orario di lavoro, all'interno dell'azienda per cui lavorava, vendeva ai colleghi prodotti di qualsiasi tipo.
Il dipendente è stato licenziato perché nonostante avesse ricevuto ben due contestazioni, in merito al suo operato, ha continuato a porre in essere questa condotta illecita.
Il licenziamento e' stato, dunque, considerato legittimo.
Corte di Cassazione sentenza n. 17117 del 2015


30. Per installare i condizionatori serve la Scia
"Anto' fa caldo" così recitava una giovane Luisa Ranieri in uno spot Nestea di qualche anno fa.
In estate quando il caldo si fa davvero insopportabile l'unico rimedio è quello di starsene in casa grazie all'aria fresca generata dai condizionatori.
Ma attenzione con una recente sentenza il TAR del Lazio ha stabilito che se il condizionatore è installato all'esterno è necessaria la Scia ossia la "segnalazione certificata di inizio attività".
Diversamente, se non ci si attiene a questa disposizione, si può essere sanzionati con una multa salata. Inoltre, e' tenuto a pagare la multa anche chi acquistando l'immobile successivamente trova già i condizionatori installati all'esterno.
Nel caso di specie, il TAR del Lazio ha confermato la sanzione amministrativa pari ad euro 516 che il Comune di Civitavecchia aveva irrogato nei confronti di un proprietario di una galleria d'arte il cui immobile aveva all'esterno due condizionatori.
TAR del Lazio sentenza n. 10826 del 14 agosto 2015


31. Adozione degli zii
Perché possa dichiararsi l'adottabilità di un minore e' necessario che lo stesso versi in uno stato di abbandono e che sia accertata l'inidoneità di tutti i parenti.
In buona sostanza, con una recente sentenza la Cassazione ha precisato che prima di emettere una dichiarazione di adottabilita' bisogna verificare l'idoneita' di tutti i parenti entro il quarto grado che possano occuparsi del minore.
Nella vicenda in questione la Cassazione ha dato ragione a degli zii paterni che avevano chiesto l'affido etero-familiare di due nipoti; era accaduto, invece, che i giudici di merito avevano dichiarato le bambine adottabili e le avevano collocate presso una coppia in lista di attesa per l'adozione nazionale.
Per la Suprema Corte, invece, in questi casi va non solo valutato lo stato di abbandono del minore ma bisogna tener conto della disponibilità dei parenti, entro il quarto grado, capaci di sostituirsi in maniera valida alla carente inidoneità familiare.
È importante non allontanare frettolosamente il minore dalla famiglia di origine ma va sperimentato, nel tempo, un recupero delle capacità genitoriali.
Corte di Cassazione sentenza n. 16897 del 2015


32. L'infedeltà del coniuge può essere provata con la relazione scritta dell'investigatore privato
Secondo precedenti pronunce giurisprudenziali la relazione scritta dell'investigatore privato, corredata anche di materiale fotografico, non può essere considerata una valida prova nel processo civile ma è necessario che l'investigatore privato venga ascoltato come testimone.
Di avviso contrario e', invece, una sentenza del Tribunale di Milano che ha ritenuto comunque valido, anche se considerata come prova "atipica", il dossier investigativo del detective senza la sua testimonianza.
Va chiarito però che la suddetta prova rimane valida purché la controparte non riesca a contestare nel merito i fatti che gli vengono contestati e quindi ad esempio a dare un'altra chiave di lettura.
Tribunale di Milano sentenza dell’1 Luglio 2015


33. Rumori molesti
Anche i campanacci e i belati delle pecore possono disturbare il riposo e la quiete dei vicini.
Nella vicenda in questione il proprietario di un edificio adiacente ad una zona di pascolo aveva chiesto il risarcimento del danno esistenziale a causa dei rumori molesti provocati dagli animali da pascolo.
In realtà è stato disposto che il pascolo delle pecore doveva avvenire a 100 metri di distanza dell'edificio delle persone disturbate dai continui rumori mentre alcun danno esistenziale è stato riconosciuto perché non provato.
Il ricorrente aveva sostenuto la lesione di diritti costituzionali come il tranquillo godimento del domicilio o la libertà di spostamento.
La Suprema Corte, pur ammettendo in astratto che il continuo belare delle pecore poteva aver provocato un danno, ha invece ritenuto che nessun danno poteva essere risarcito al ricorrente perché non provato sia nell' "an" che nel "quantum debeatur".
Logica conseguenza e' che per ottenere un danno non patrimoniale determinato da "immissioni rumorose" e' necessario che la lesione sia concreta al punto da garantire un meritevole ristoro.
Corte di Cassazione sentenza n. 17013 del 20 agosto 2015


34. Nel caso di diagnosi tardiva si ha diritto al risarcimento del danno
Nel caso posto all'attenzione della Suprema Corte un medico non e' riuscito a diagnosticare in tempo una patologia terminale che aveva poi determinato la morte del paziente.
In buona sostanza gli eredi di una donna, che era morta a causa di un carcinoma all'utero, avevano chiesto un risarcimento dei danni al ginecologo che l'aveva seguita per 5 mesi. Il medico non era riuscito a diagnosticare la grave patologia nonostante la donna avesse continue perdite ematiche.
La Corte di Appello aveva ritenuto non sussistente il nesso causale tra il ritardo con cui era stata diagnosticata la malattia e la morte della donna, proprio in considerazione dell'aggressività della malattia.
Per i giudici di Piazza Cavour, invece, il medico e' stato ritenuto responsabile per non aver diagnosticato in tempo la malattia; in questo modo è stato determinato un ritardo anche nell'esecuzione di un intervento palliativo che avrebbe potuto alleviare il dolore al paziente.
Corte di Cassazione sentenza n. 16993 del 20 agosto 2015


35. Tassa sui rifiuti
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, chiarisce che: "la tassa sui rifiuti va sempre pagata anche se non si utilizza il servizio."
Ai fini del pagamento della tassa va considerata la detenzione del locale e non la fruizione del servizio da parte del contribuente.
Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Lodi avverso la decisione della CTR Lombardia.
Quest'ultima, infatti, aveva reso "felice" un contribuente annullando una cartella di pagamento relativa alla Tarsu anno 2006; era stato ritenuto che la tassa non andava pagata perché il contribuente non poteva utilizzare il servizio pubblico; infatti, tra l'abitazione del contribuente e il punto di raccolta dei rifiuti non c'era un collegamento stradale.
La Cassazione ricorda, invece, che: " la tassa sui rifiuti viene a gravare su chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale dove sono istituiti i servizi per la raccolta dei rifiuti.
Corte di Cassazione sentenza n. 12035 del 10 giugno 2015


36. Qual è il Tribunale competente a decidere sull'affidamento e il mantenimento del minore?
Sulla questione si è espresso recentemente il Tribunale di Roma con una ordinanza cercando di precisare alcuni aspetti spesso sottovalutati.
Nella vicenda in argomento una madre si trasferiva in un'altra città con il figlio minore senza l'accordo dell'altro genitore. Nonostante il trasferimento a Cassino il Tribunale competente sull'affidamento e il mantenimento del minore è stato considerato quello di Roma, luogo dove il minore aveva la residenza sin dalla nascita.
Il Tribunale di Roma ha quindi chiarito che per individuare la competenza il giudice deve prendere in considerazione il luogo dove abitualmente vive il minore quindi il luogo che è il centro della vita e dei suoi interessi.
Non ha, invece, alcuna rilevanza la semplice residenza anagrafica oppure gli spostamenti del minore in altri luoghi che abbiano carattere temporaneo.
Nel caso in questione il minore e' stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con l'obbligo del padre di provvedere mensilmente al mantenimento del figlio; il comportamento della madre però è stato punito ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. per aver unilateralmente trasferito il figlio in un'altra città senza il consenso dell'altro genitore.
La donna per questa ragione dovrà versare al padre, a titolo di risarcimento, una somma pari ad euro 2000, 00.
Tribunale di Roma ordinanza del 19 giugno 2015


37. Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto
È ormai un orientamento giurisprudenziale consolidato quello di escludere l'assegno divorzile nell'ipotesi in cui venga costituita una nuova famiglia di fatto e questo indipendentemente dalle condizioni reddituali dei coniugi.
Il caso in questione, giunto sino in Cassazione, prende le mosse da un ricorso avanzato da un uomo che lamentava una non corretta valutazione del giudice in sede di modifica delle condizioni di divorzio.
In buona sostanza il giudice aveva ridotto l'assegno di mantenimento a carico del marito ed in favore della ex moglie ad euro 350 nonostante entrambi gli ex coniugi avessero dato vita a relazioni affettive stabili.
La Corte, chiamata a decidere sulla questione, ha invece rimarcato che nelle ipotesi in cui gli ex coniugi abbiano raggiunto una nuova stabilità familiare l'assegno divorzile deve essere negato o sospeso.
A conforto di ciò la Cassazione ha ricordato altre pronunce in merito (come la sentenza n. 17195 del 2001 e la 17898 del 2012).
Corte di Cassazione sentenza n. 17811 del 2015


38. Stalking
Deve considerarsi stalking anche l'atteggiamento di chi crea profili falsi, sui vari social network, riconducibili alla vittima. In questa vicenda giudiziaria un uomo aveva posto in essere una serie di atti persecutori nei confronti di una ragazza con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Tra i gesti invasivi c'era stato quello di creare dei profili falsi con il nome della donna sui vari social frequentati da maniaci sessuali i quali importunavano la donna in continuazione credendo fosse disponibile per prestazioni sessuali.
Corte di Cassazione sentenza n. 36894 del 2015


39. Infedeltà coniugale non vale per l’affido dei figli
Come ripetuto tante volte una delle cause di addebito della separazione e' l'infedeltà coniugale, attenzione però l'infedeltà coniugale investe solo il rapporto moglie- marito mentre l'atteggiamento del coniuge fedifrago non può essere utilizzato contro lo stesso per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli.
Dunque, il coniuge infedele non può essere considerato un genitore non adatto per l'affidamento condiviso dei figli; di conseguenza nelle ipotesi di infedeltà coniugale si potrà chiedere l'addebito della separazione e nei casi più gravi anche il risarcimento del danno.
Di contro però il coniuge che utilizza il tradimento dell'altro coniuge per denigrare il padre o la madre agli occhi dei figli pone in essere un atteggiamento scorretto che comporta una serie di conseguenze come l'ammonizione da parte del giudice, il pagamento di una sanzione amministrativa e nelle ipotesi più gravi la revoca dell'affidamento.
Tribunale di Milano ordinanza del 9 luglio 2015


40. Lavoro nei giorni festivi
In questa vicenda il datore di lavoro di una società aveva imposto ad una sua dipendente, addetta alle vendite, di lavorare in un giorno festivo e cioè il 6 gennaio. La dipendente aveva rifiutato di lavorare in quel giorno e per questo motivo il datore di lavoro l'aveva licenziata in tronco.
La Cassazione investita della questione ha ritenuto illegittima la sanzione imposta alla commessa stabilendo che il lavoratore può lavorare anche durante le festività infrasettimanali (civili o religiose) solo nell'ipotesi in cui vi sia stato un previo accordo tra dipendente e datore di lavoro mentre non può essere imposto alcun obbligo di lavorare durante le festività.
Corte di Cassazione sentenza n. 16592 del 2015


41. Assegnazione della casa familiare
Davvero interessante è questa recente sentenza della Cassazione nella quale la Corte chiarisce che anche nelle ipotesi di "famiglie di fatto" la casa familiare deve essere assegnata al genitore collocatario dei figli anche se il proprietario esclusivo dell'immobile sia l'altro compagno, anche se il genitore collocatario dei figli non sia conduttore dell'immobile oppure non abbia una posizione giuridica qualificata con riferimento all'immobile.
Ma la cosa più interessante e' che il diritto del genitore collocatario dei figli, a restare nella casa familiare, prevale anche sul diritto di chi ha acquistato l'immobile ed ha trascritto il titolo ancor prima dell'assegnazione.
In questa vicenda, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna che dopo la fine della storia con il suo compagno era rimasta a vivere con i figli, nati dalla relazione con l'uomo, nella casa di proprietà del compagno.
I giudici di merito avevano dato torto alla donna accogliendo le richieste della società immobiliare che chiedeva il rilascio dell'immobile perché occupato dalla donna senza titolo.
A mettere un punto fermo sulla questione è poi intervenuta la Cassazione che ha chiarito che: "il genitore collocatario dei figli è detentore qualificato dell'immobile e nell' esercitare il diritto di godimento dell'immobile e' assimilabile al comodatario anche se proprietario esclusivo sia l'altro compagno".
Logica conseguenza e' che l'assegnazione dell'immobile disposta dal tribunale e' opponibile al terzo acquirente il quale prima di acquistare l'immobile sapeva benissimo che l'immobile era occupato dalla ex convivente del proprietario e dai suoi figli.
Corte di Cassazione sentenza n. 17971 dell' 11 settembre 2015


42. Dare del "leccapiedi" configura il reato di ingiuria
Durante delle discussioni animate possono volare parole pesanti al punto da ledere la reputazione dell'interlocutore.
Quindi, deve considerarsi una vera e propria offesa la parola " leccapiedi" o "leccacu.." anche se utilizzata dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente apostrofato in questo modo perché aveva assunto un atteggiamento di riverenza nei confronti di un altro dirigente dell'azienda.
Di conseguenza se è consentito che il datore di lavoro rimproveri il dipendente per errori o leggerezze commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa di contro il "capo" non può utilizzare parole offensive che ledano l'onore del lavoratore; inoltre, non ha alcuna importanza che la parola offensiva sia stata pronunciata durante uno stato di alterazione psicologica.
Corte di Cassazione sentenza n. 35013 del 2015


43. Alienazione parentale
In caso di separazione personale dei coniugi la regola generale e' quella di affidare i figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
Ma a questa regola generale e' prevista l'eccezione "dell'affidamento esclusivo" ad un solo genitore in casi particolari.
Interessante a tal proposito e' un decreto emesso dal Tribunale di Cosenza con cui e' stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre perché la ex moglie aveva manipolato i figli al punto tale da allontanarli sia fisicamente che psicologicamente dal padre.
Tutto questo è stato dimostrato attraverso una CTU psicologica che aveva rilevato non solo un rifiuto innaturale della figura paterna ma anche un grave atteggiamento denigratorio dei minori nei confronti del padre.
Tribunale di Cosenza decreto n. 778 del 29 luglio 2015


44. Spese straordinarie per i figli
Il coniuge non affidatario dei figli e' sempre tenuto a corrispondere l'importo delle spese straordinarie? In genere le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate; però nel caso in cui la spesa abbia una certa utilità e sia proporzionata al tenore di vita, il genitore non collocatario dei figli è tenuto a contribuire.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia, inoltre, aveva rifiutato di sostenere le spese per uno stage all’estero che avrebbe consentito alla figlia di imparare l'inglese.
In buona sostanza l'uomo aveva presentato una opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Taranto con cui gli veniva ordinato di pagare 1.098 euro all’ex moglie come rimborso del 50% per le spese sostenute in favore della figlia.
L'uomo riteneva di non doverle pagare perché gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili ed inoltre non erano stati concordati preventivamente.
Corte di Cassazione ordinanza n. 16175 di luglio 2015


45. Rimozione della canna fumaria
Quando si abita in un condominio bisogna sempre rispettare il regolamento condominiale, quindi, le iniziative spontanee di un condomino non possono sempre trovare accoglimento.
Nel caso di specie un condomino aveva montato sul muro di confine, del palazzo condominiale, una canna fumaria che alterava pero' l'estetica dell'edificio.
Il condomino ha dovuto rimuovere la canna fumaria perché la stessa era stata posizionata su una parte comune dell'edificio; inoltre, la canna fumaria limitava la luminosità di un altro appartamento ed infine aveva dato vita ad uno stillicidio di acque sporche a causa della condensazione dei fumi.
Corte di Cassazione sentenza n. 17072 del 2015


46. Ingiuria
Bisogna distinguere la maleducazione dalle offese; solo le offese, infatti, possono ledere l'onore e il decoro di una persona.
In questa vicenda giudiziaria una donna era stata condannata per il reato di ingiuria per essersi rivolta al cognato pronunciando le seguenti parole: "stai zitto e non dire belinate”.
La donna si era difesa sostenendo che le parole usate erano tipiche del linguaggio genovese ed erano state proferite in tono scherzoso e che in quel periodo era in buoni rapporti con il cognato.
Sulla scorta di queste considerazioni la Corte di Cassazione ha dato ragione alla donna.
Corte di Cassazione sentenza n. 35027 del 20 agosto 2015


47. Diritto di visita del padre
Il genitore non collocatario del figlio, e' tenuto ad osservare scrupolosamente il rispetto del "diritto di visita" così come previsto dal provvedimento giudiziale.
Trasgredire le disposizioni può determinare la condanna del genitore non collocatario a risarcire il danno al minore.
Nella storia in argomento un padre aveva chiesto alla propria figlia, che peraltro si era rifiutata, di trascorrere i weekend di propria spettanza, in compagnia della propria compagna e per giunta presso l'abitazione della donna.
L'uomo per un po' di anni era stato fisicamente assente dalla figlia anche perché si era trasferito all'estero con la propria compagna. La condotta posta in essere è stata vista come un limite al recupero del rapporto affettivo e comunicativo con la figlia. L'uomo, dunque, comportandosi in questo modo e' stato sanzionato ai sensi dell'art. 709 - ter c.c. perché non è stato in grado di dare un maggiore valore al proprio ruolo genitoriale e alle esigenze della minore rispetto alla relazione sentimentale con la nuova compagna.
Tribunale di Roma sentenza del 23 gennaio 2015


48. Si applica il codice del consumo nell'ipotesi di acqua al posto della benzina
Anche se non è così frequente può però capitare che andando a fare rifornimento, ad una pompa di benzina, nel serbatoio della vettura finisca oltre alla benzina anche dell'acqua.
Se ciò accade inevitabilmente la vettura subisce dei danni dei quali risponderà il titolare del distributore di benzina.
In queste ipotesi si applica il codice del consumo quindi ci sarà una " tutela in forma specifica" del consumatore che potrà chiedere o la riparazione o la restituzione del bene.
Nella vicenda in questione il proprietario della pompa di benzina e' stato condannato a pagare, al proprietario della vettura, la somma di 2500 euro per le spese che erano state affrontate per riparare il mezzo.
Giudice di Pace di Perugia sentenza n. 400 del 18 aprile 2015


49. Mantenimento dei nonni ai nipoti
Anche i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti. Ma in quali circostanze?
Una sentenza " vintage " anno 2010 ricorda che anche i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti quando vi sia una impossibilità oggettiva, da parte dei genitori, di mantenere i figli.
L 'obbligo dei nonni al mantenimento dei nipoti e' previsto però solo in via sussidiaria; in buona sostanza essi saranno tenuti al mantenimento non quando uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo ma solo nell'ipotesi in cui l'altro genitore non sia in grado di provvedervi per mancanza di mezzi oppure per omissione volontaria.
Va ricordato, altresì, che ai sensi dell’art. 148 c.c. è possibile ottenere un decreto giudiziale.
Il Tribunale competente sarà il tribunale del luogo di residenza del genitore o degli ascendenti inadempienti.
Con il decreto viene stabilito il versamento di una quota dei redditi dell’obbligato direttamente al genitore o a chi sopporta le spese di mantenimento.
Corte di Cassazione sentenza n. 20509 del 2010


50. Indebito arricchimento
Nella vicenda in questione un condominio, a causa di alcune infiltrazioni di acqua, aveva deliberato in assemblea di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria. Le spese venivano divise sulla base delle tabelle millesimali ma a causa di un errore presente nelle tabelle non veniva contemplato un immobile danneggiato. Il proprietario dell'immobile traeva beneficio da queste riparazioni ma in realtà non aveva partecipato alle spese.
Il condominio per ottenere il rimborso di ciò che era stato pagato ha dunque agito nei confronti di questo proprietario per indebito arricchimento.
Corte di Cassazione sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011


Fonte: Briciole di Diritto. Un riepilogo delle sentenze "estive", "autunnali" e "vintage" più significative
(www.StudioCataldi.it)

giovedì 16 luglio 2015

Crocetta e l'autosospensione da Presidente della Regione Sicilia

Crocetta si è autosospeso. Ma è legittima la sospensione del Presidente della Regione Sicilia?
Di seguito un esaustivo saggio di due ricercatori di diritto costituzionale dell'Università di Palermo.

martedì 7 luglio 2015

Anticorruzione, la relazione annuale 2014

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha presentato giovedì 2 luglio scorso a Montecitorio la Relazione relativa al 2014. Comprende l’analisi anche dei primi tre mesi del 2015. L’ANC è inoltre composta da Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra, Nicoletta Parisi. Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia. La Relazione consta di tredici capitoli, per trecentoventinove pagine effettive, ed è aggiornata sino al momento della stampa, il 17 Giugno. Al centro del lavoro effettuato l’affermazione che ‘sulla corruzione ci aspettano sfide da far tremare i polsi’, accanto all’osservazione che «la corruzione non può essere affrontata in modo unilaterale, ma richiede interventi plurimi e contestuali: una repressione che funzioni, una prevenzione capace di inserire nel sistema gli anticorpi e un cambiamento culturale che comporti una maggiore consapevolezza dei cittadini». Sono stati chiesti undici commissariamenti di appalti. Rilievi sulla ‘Legge Severino‘ e la sua applicazione, anche in relazione al caso del neo Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. E ancora. «La corruzione è fenomeno sistemico troppo a lungo sottovalutato, (…) che alberga soprattutto negli appalti pubblici, ma di cui non sono scevri altri settori ed ambiti dell’amministrazione, non solo quelli per certi versi ‘scontati’ delle concessioni ed autorizzazioni, ma anche altri ‘inattesi’, quali quelli delle attività cosiddette sociali affidate al terzo settore”. La struttura stessa della corruzione è cambiata ed oggi “fa capo e promana da organizzazioni, in qualche caso di tipo mafioso, nel cui ambito si ritrovano, con interessi comuni, pubblici funzionari, imprenditori e faccendieri; un ‘sistema gelatinoso‘ in cui si fa persino fatica a dire chi e’ il corrotto e chi il corruttore».

Ecco la Relazione Annuale al Parlamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’anno 2014 presentata dal Presidente Raffaele Cantone. 


lunedì 29 giugno 2015

ANAC, Linee guida prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PP.AA. e degli enti pubblici economici

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015.
Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  con l’obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.
Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l’adozione delle misure di prevenzione e trasparenza.
I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall’Autorità nazionale anticorruzione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Esse non riguardano le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati per le quali l’Autorità adotterà, entro il mese di luglio 2015, specifiche Linee guida.


mercoledì 10 giugno 2015

Ineleggibilità, decadenza e sospensione dalle cariche elettive: l'analisi a due anni dall'entrata in vigore della Legge "Severino"

Sono molti i problemi dal punto di vista politico e giuridico che questa legge ha causato, sollevando dubbi di costituzionalità da più parti e facendo storcere il naso a gran parte della dottrina.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La c.d. “Legge Severino”. – 3. La natura giuridica delle misure previste dal decreto n. 235. – 4. La questione di costituzionalità del decreto n. 235. – 5. La sospensione dalla carica per condanne non definitive e la discrezionalità del Prefetto. – 6. Conclusioni.

1.   Premessa. –  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha, come è noto, introdotto una serie di disposizioni dirette a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno corruttivo all’interno della Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, tale disciplina è stata introdotta «in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110», al fine di individuare «l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».
Nel quadro di questa complessa e articolata disciplina, è stata inoltre prevista una delega legislativa al Governo per introdurre «un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» (art. 1, c. 63). Tale delega è stata successivamente attuata con il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [1].
Di seguito, dopo avere brevemente analizzato la disciplina contenuta nella Legge Severino, si darà conto del dibattito sorto dopo le prime applicazioni della legge e attualmente in corso, vertente attorno all’annosa questione, che non è solo metodologica, della natura giuridica delle misure previste dal decreto n. 235 (ineleggibilità, decadenza e sospensione dalle cariche elettive in ipotesi di determinate condanne penali).
Ciò appare dirimente, non solo sotto un profilo dogmatico ma anche e soprattutto pratico, dal momento che dalla esatta qualificazione di tale natura discendono conseguenze di non poco momento, in ordine all’applicazione ratione temporis della disciplina  e all’esatta  individuazione del suo spettro applicativo.
Si tratta di problematiche, queste, che sollevano, allo stato attuale della giurisprudenza, più di un dubbio sulla loro compatibilità col dettato costituzionale.

2.   La c.d. “Legge Severino”. – Cio posto, è possibile ora analizzare, seppur brevemente, il contenuto del decreto n. 235.
Il d.lgs. n. 235/2012 esordisce con la disciplina della incandidabilità rispetto al contesto nazionale ed europeo (Capi I e II), per poi proseguire occupandosi dei livelli sub-statali (Capi III e IV) ed infine prevedere alcune disposizioni comuni ai due ambiti (Capo V).
L’elemento di maggior novità introdotto consiste proprio nell’estensione dell’incandidabilità anche alla carica di parlamentare nazionale ed europeo. L’art. 1 delinea infatti tre categorie di ipotesi di reato rispetto alle quali la sentenza penale di condanna definitiva [2]implica il verificarsi della condizione di incandidabilità a tali cariche [3].
Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (noto come “Legge Severino”, in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3), invero,  nel quadro di una più complessiva attività di contrasto ai sempre più diffusi fenomeni corruttivi nell’apparato della pubblica amministrazione [4] e in un'ottica di complessiva sistematizzazione e coordinamento di tutte le disposizioni previgenti [5], regolamenta esaustivamente la materia, enumerando le cause ostative ad assumere cariche elettive regionali [6].
Tuttavia, nonostante le nobili finalità che costituiscono la ratio della novella e che hanno ispirato il Legislatore del 2012, il D. Lgs. n. 235  è stato oggetto di numerosi dibattiti applicativi ed esegetici, che hanno finito per investire la stessa legittimità costituzionale del nuovo impianto normativo [7].
Come detto, il D. Lgs. 235/2012, è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1, commi 63 e 64, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), con la precipua finalità di far fronte al problema del fenomeno corruttivo nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, disciplinando le ipotesi di esclusione dall’accesso alle cariche elettive in caso di condanna per taluni reati (o la decadenza, ove la sentenza di condanna sopravvenga all’avvenuta elezione).
Segnatamente viene in rilevo  l’art. 10, il quale espressamente prevede che: “Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane” coloro che hanno riportato condanna definitiva per taluni reati, tassativamente indicati dalla norma (quali il delitto di associazione mafiosa o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; i delitti di produzione o traffico di sostanze droganti; taluni delitti in materia di fabbricazione, vendita o detenzione di armi; i delitti contro la P.A., ex artt. 314 – 346-bis c.p.; i delitti commessi con abuso o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio; i delitti non colposi puniti con una pena superiore ad una specifica soglia edittale) ovvero per i soggetti attinti da misura di prevenzione.
Ove la condanna sopravvenga all’elezione, la norma sancisce la nullità della nomina, obbligando l’organo che ha provveduto alla convalida dell’elezione a dichiarare la decadenza [8].
L’art. 10, invero, va letto in combinato disposto col successivo art. 11, il quale, a sua volta, si occupa dei casi in cui la condanna in sede penale non sia definitiva. Per tale evenienza, la norma dispone la sospensione di diritto dei soggetti colpiti dalla sentenza di condanna per un periodo massimo di diciotto mesi, decorsi i quali la sospensione cessa di diritto di produrre i suoi effetti. Resta fermo che la sospensione cessa quando, anche prima del decorso del suindicato termine, sopraggiunga una sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Di contro, la sospensione si cristallizza e diviene definitiva, mutandosi nel più grave istituto della decadenza, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna [9].
Infine, l’art. 15 della Legge Severino chiarisce che l’incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza della limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall’applicazione di eventuali altre, omologhe, pene accessorie previste da ulteriori e diverse previsioni normative [10].

3.   La natura giuridica delle misure previste dal decreto n. 235. – La norma, per la sua formulazione letterale, non sembra, almenoprima facie, presentare alcuna difficoltà interpretativa. Tuttavia, all’indomani dell’entrata in vigore,  non sono mancati problemi in merito all’applicazione della stessa.
In particolare, si è formato un massiccio contenzioso, che investe principalmente due profili: l’applicabilità della legge Severino anche in caso di condanne pronunciate prima dell’entrata in vigore del decreto, e l’incidenza da riconoscersi alle vicende penalistiche di estinzione del reato-base per il quale è stata emanata la pronuncia di condanna sulla decadenza e/o sospensione dalla carica[11].
È di chiara evidenza che, sulla base di quanto sopra esposto, la soluzione di tali quesiti dipende dalla esatta individuazione della natura giuridica delle misure introdotte dal D. Lgs. n. 235, la cui qualificazione – in termini penali o amministrativi – oltre che a condurre a conclusioni diverse in ordine ai profili applicativi, svolge un ruolo fondamentale anche nella valutazione della legittimità costituzionale del nuovo assetto normativo.
In sede di prime applicazioni del decreto, come detto, si sono registrati numerose impugnazioni di provvedimenti di decadenza e/o sospensione dalle cariche elettive, investendo, in gran parte, i provvedimenti con i quali vengono esclusi dalle liste di candidati, ovvero veniva dichiarata la sospensione o la decadenza da cariche già conseguite di soggetti colpiti da una sentenza di condanna pronunciata prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 235/2012.
Ci si è chiesti se le sentenze di condanna per uno dei reati enunciati dall’art. 10, pronunciate prima dell’entrata in vigore della Legge Severino, valgono a integrare le nuove ipotesi di incandidabilità? O viceversa il D. Lgs. n. 235 deve applicarsi solo pro futuro, e quindi per le sole statuizioni di condanna adottate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso?
Se questi sono i termini del problema, è evidente che la sua soluzione passa inevitabilmente attraverso l’individuazione della esatta natura della prescrizione di incandidabilità (come di sospensione e di decadenza) di cui al decreto n. 235: ove si trattasse di vera e propria sanzione penale, infatti, la norma non potrebbe operare che per il futuro, in ossequio al principio dell’irretroattività della legge penale, di cui all’art. 25 Cost. (oltre che a livello di formazione primaria, dall’art. 2 c.p.).
Come è noto, infatti, in teoria generale del diritto penale, le norme incriminatrici e più in generale tutte quelle che dispongono l’irrogazione di una pena, soggiacciono al principio di legalità e a tutti i suoi corollari, primo fra tutti il principio di irretroattività, in virtù del quale, per poter garantire il diritto all’autodeterminazione e all’assunzione di scelte libere e consapevoli da parte dei consociati, una norma penale non può che disporre per il futuro. Il contenuto nell’art. 25 Cost., dunque, è rivolto essenzialmente al legislatore oltre che al giudice. Il primo non può punire fatti che al momento della loro commissione non costituivano reato, o che, pur costituendo reato, erano puniti meno severamente; il secondo non può applicare al reo norme penali sfavorevoli, sia sotto il profilo dell’incriminazione che sul crinale del trattamento sanzionatorio [12].
Infine, va rammentato che il principio di irretroattività della sanzione sorregge anche le norme che comminano sanzioni amministrative: l’art. 1 della L. 689/1981, rubricato “Principio di legalità”, prevede che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Delineato sinteticamente il quadro generale in cui si inserisce la legge 235  del 2012, va detto che la giurisprudenza costantemente e unanimemente non nega  che l’incandidabilità,  la sospensione e la decadenza contemplate  dalla Legge Severino abbiano natura penale: si ritiene che quella che il legislatore ha disciplinato nel 2012 non sia una sanzione ad una condotta penalmente rilevante, bensì un presupposto di operatività conclamante l’inidoneità del condannato a svolgere mansioni pubbliche. L’incandidabilità, dunque, non è un aspetto del trattamento sanzionatorio connesso alla commissione del reato, né un suo elemento costitutivo: pertanto deve escludersi in radice che abbia “natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria”.
Secondo la giurisprudenza, dunque, va negata la natura sanzionatoria (e non solo penale) della misura in esame in quanto la sentenza di condanna per i reati indicati dalla legge non è finalizzata a rafforzare il sistema sanzionatorio di taluni reati, non rappresentando un effetto penale o una sanzione accessoria, quanto piuttosto produce un effetto di natura amministrativa.
Una tale soluzione è supportata dalla stessa ratio che giustifica l’emanazione del decreto 235, finalizzata, come è noto, ad "allontanare dallo svolgimento del rilevante munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia" [13].
Pertanto, l’incandidabilità, la decadenza o la sospensione non si inseriscono in una fattispecie complessivamente penalistica né costituiscono un pena accessoria, ma, al contrario, la condanna in sede penale costituisce un mero presupposto, in presenza del quale l’ordinamento riformula un giudizio di “indegnità morale” a ricoprire  determinate cariche elettive.
La mancanza di condanne per taluni reati, dunque, lungi dal rilevare sul piano strettamente penale (con la conseguente soggezione ai relativi principi che presidiano la materia), assurge a elemento costitutivo di una fattispecie non penale, atto ad attribuire la capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica.
Si tratta, secondo la giurisprudenza, di una opzione legislativa assolutamente ragionevole, diretta conseguenza della particolare gravità di determinati reati, atti a minare in concreto i valori di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa e il prestigio delle cariche elettive con eguale incidenza, indipendentemente dalla circostanza del fatto che il  reato sia stato posto in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Severino.
Una conferma di tale ricostruzione, peraltro, è rinvenibile nel dettato stesso della legge. Infatti, l’art. 16 del D. Lgs. n. 235 espressamente afferma che “Per incadidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell’articolo 15 si applica alle sentenze previste dall’art. 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico”.  Si è infatti evidenziato che “In materia elettorale, pur se è vero che l’art. 16 comma 1 D. L.vo 31 dicembre 2012 n. 235 esclude la candidabilità per le sole sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del detto decreto e pertanto ammette che possa essere candidato in una elezione chi ha patteggiato una condanna penale prima dell’entrata in vigore della normativa sui requisiti morali per l’accesso alle cariche amministrative e politiche, è altresì vero che nel silenzio della legge in merito alle sentenze penali di condanna non patteggiate deve ritenersi che l’effetto afflittivo della non candidabilità sia riferibile anche a tali sentenze di condanna antecedenti all’entrata in vigore delle dette disposizioni trattandosi di legge extrapenale che può anche avere effetto retroattivo senza che ciò collida con i principi generali e con le norme costituzionali [14].
Sotto un profilo strettamente applicativo ne discende che, il fatto che le sentenze in questione siano state eventualmente pronunciate prima dell’entrata in vigore del decreto n. 235, non osta alla piena operatività di quest’ultimo, con la conseguente ed automatica esclusione dei candidati dalle liste o, se già incaricati, l’automatica decadenza dalla carica. La natura non sanzionatoria delle cause ostative, infatti, comporta l’applicazione del principio tempus regit actum, in ossequio all’art. 11 delle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo: pertanto, "l’esercizio del potere amministrativo – di cui la cancellazione o la decadenza – deve tener conto delle norme in vigore nel momento del suo espletamento" [15].
In definitiva, l’esclusione dalla lista di candidati o la sopravvenuta nullità della candidatura in applicazione di una sentenza irrevocabile di condanna pubblicata prima dell’entrata in vigore del decreto, non configura un caso di applicazione retroattiva di una legge penale, in contrasto con l’art. 25 Cost., in quanto si tratta di una fattispecie per sua natura non assoggettata al principio di irretroattività.  Le misure in questione, infatti, si sostanziano in un mero accertamento della mancanza – originaria o sopravvenuta che sia – di tutti i presupposti legittimanti l’accesso alle cariche elettive e all’esercizio delle relative funzioni.
Una tale soluzione, peraltro, sembra essere l’unica idonea a garantire la piena conformità delle norme al dettato costituzionale: la qualificazione della natura delle misure comminate dalla Legge Severino, e la conseguente applicazione della relativa disciplina solo pro futuro, comporterebbe un’inevitabile violazione dell’art. 3 Cost., in ragione di un’evidente disparità di trattamento, con un diverso giudizio di indegnità morale del candidato a seconda della diversa collocazione temporale del momento consumativo di un identico fatto di reato. E una tale soluzione ermeneutica sarebbe inaccettabile.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è del tutto pacifica nè in dottrina né in giurisprudenza. Invero è avversata da quanti rinvengono un argomento decisivo a favore della natura penale della misura ex art. 15, comma 2, del D. Lgs. 235/2012 il quale, nel prevedere l’autonomia degli effetti dell’incandidabilità rispetto all’interdizione temporale dai pubblici uffici, evidenzia una parificazione quoad effectum delle due misure [16].

4.   La questione di costituzionalità del decreto n. 235. - L’interpretazione autorevolissima fornita dalla giurisprudenza non è valsa a fugare i dubbi di costituzionalità della disciplina in esame, tant’è che il T.A.R. di Napoli, con pronuncia della Sezione I, 30 ottobre 2014, n. 1801, ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 D. Lgs. 135/2012.
In particolare, i giudici amministrativi campani hanno dubitato della compatibilità con la Costituzione della disposizione in questione con gli artt. 2, 4, comma 2, 51, comma 1 e 97, comma 2 Cost., ritenendo che la modalità applicativa della predetta disposizione leda il principio di irretroattività delle norme. I giudici partenopei, pur aderendo in linea di principio alla tesi della giurisprudenza maggioritaria in ordine alla esclusione della violazione del principio  di irretroattività ad opera della Legge Severino (in quanto la condanna penale costituisce un mero presupposto oggettivo cui è ricollegato un giudizio di indegnità morale a ricoprire determinate cariche elettive), osservano che tali conclusioni non possono trovare applicazione nell’ipotesi in cui ad essere contestata non sia la misura della decadenza (presupponente una sentenza irrevocabile), bensì l’istituto della sospensione, avente come presupposto una sentenza di condanna non ancora cristallizzatasi.
In altri termini, se il presupposto delle valutazioni sopra riportate è rappresentato dalla indegnità morale, quale criterio idoneo a inibire l’accesso a una carica pubblica o decretarne la sua decadenza, tale condizione non può certo individuarsi nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna non sia dotata del carattere dell’irrevocabilità.
Ciò espone inevitabilmente il decreto a dubbi di illegittimità costituzionale sotto due diversi profili.
Per un verso, l’incostituzionalità della norma sarebbe palese ove si aderisse a quell’orientamento minoritario che attribuisce all’istituto della sospensione natura di sanzione penale. Per altro verso vi è l’orientamento maggioritario, che individua la ratio legis dell’intervento normativo nella sola esigenza di preservare l’Amministrazione Pubblica dalla presenza al suo interno di operatori moralmente indegni, e tale giudizio di inidoneità pare essere automaticamente applicato. Ciò inevitabilmente crea una distanza da quel punto di equilibrio, che deve necessariamente sussistere, tra l’allontanamento del moralmente indegno e il rispetto del diritto, costituzionalmente previsto e garantito, di elettorato attivo e passivo.
Peraltro, è stato rilevato che, anche a  voler  aderire alla tesi maggioritaria, che esclude la natura penale delle misure in esame, i dubbi di incostituzionalità permangono. Ed infatti, secondo il Tribunale campano, la capacità di una norma sanzionatoria di “guardare al passato”, anche se di natura penale, “urta con la pienezza e il regime rafforzato di diritti costituzionalmente garantiti tutte le volte in cui la Carta rimette alla disciplina legislativa il regime ordinario di esercizio di quel diritto”. Ne deriva che, ove la disciplina di alcuni diritti fondamentali sia riservata alla legge ordinaria, le norme disciplinanti il predetto diritto assumono anch’esso rango costituzionale. Da ciò discende che se il divieto di retroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale rappresenta estrinsecazione del principio dell’efficacia della legge nel tempo, la sua violazione si traduce in una lesione costituzionale [17].
Non resta dunque che attendere la risposta che sul punto fornirà il Giudice delle Leggi.

5.   La sospensione dalla carica per condanne non definitive e la discrezionalità del Prefetto. – Un ulteriore profilo di dubbi sotto il profilo ermeneutico che la normativa in esame pone, e che non è sfuggita alle cesure di attenta giurisprudenza e autorevole dottrina, attiene alla natura del potere riconosciuto in capo al Prefetto nell’applicazione della misura della sospensione dai pubblici uffici.
In particolare, il problema riguarda, a stretto giro, il comma 5 dell’art. 11, il quale dispone che, ove vengano adottati provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione dalla carica, essi debbano essere comunicati dalla cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero al Prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina [18].
Il dato normativo, per come formulato, apre scenari interpretativi sulla reale portata del potere del Prefetto nel rendere esecutiva la sanzione. Ci si è chiesti se quest’ultimo va riconosciuto un potere di sospensione di tipo vincolato, che si sostanzia nel mero accertamento della sussistenza dei presupposti che impongono l’adozione  del provvedimento di cui all’art. 11, o viceversa gode di un potere altamente discrezionale?
Il problema si è posto essenzialmente con riferimento al caso in cui in sede penale venga concessa la sospensione condizionale della pena, qualora sia contenuta entro specifici limiti di reclusione (art. 163 c.p.). A seguito della sospensione della pena, il legislatore attribuisce all’autonomia decisionale dell’imputato il potere di estinguere il reato, qualora questi, nei termini stabiliti, non ponga in essere altre condotte delittuose della stessa indole e adempia agli obblighi imposti (art. 167 c.p.).
Sul punto la legge Severino nulla dice. Ed allora va dunque verificato se la sospensione condizionale della pena possa incidere sull’applicazione dell’art. 11, abilitando il Prefetto a soprassedere alla sospensione, ovvero se l’istituto penalistico resta del tutto autonomo e distinto da quello consacrato dal D. Lgs. n. 235, con la conseguenza che l’ambito applicativo di quest’ultimo resta indifferente alla vicenda - strettamente penalistica - della sospensione di cui all’art. 163 e ss. c.p.
Sulla questione si contendono il campo sostanzialmente due diverse scuole di pensiero collegate a due diverse interpretazioni ermeneutiche.
La prima, ritiene che la sospensione condizionale della pena limiterebbe l’applicazione della sanzione della sospensione dai pubblici uffici, atteso che, se la condanna rappresenta il presupposto applicativo della sanzione amministrativa, la sospensione della prima comporta la naturale non applicazione della seconda. Da tanto ne deriva che, nel caso in cui la condanna intervenuta in sede giurisdizionale penale sia mitigata da una sospensione condizionale della pena, il Prefetto ha il potere di soprassedere alla notifica del provvedimento agli organi che hanno convalidato le elezioni o deliberato la nomina, non avendo riscontrato la sussistenza di una causa di sospensione.
Per altra diversa ricostruzione interpretativa, al contrario, l’istituto disciplinato dagli artt. 163 e ss. c.p. non interferisce minimamente con l’istituto in esame, atteso che quest’ultimo richiede, quale presupposto applicativo, la sola condanna penale non definitiva. In sostanza l’applicabilità della sanzione amministrativa in oggetto si fonda  sulla mera esistenza di una realtà fattuale conclamata in una sentenza, sebbene non defintiva, a nulla rilevando l’operatività di quegli istituti in grado di estinguere il reato o la pena, che rispondono alla diversa  finalità rieducativa della sanzione.
Né può sostenersi che l’intervenuta sospensione della condanna muterebbe i caratteri del presupposto per l’operatività della misura, costringendo ad un’inammissibile applicazione analogica dei motivi di incandidabilità. Infatti, come acutamente osservato in dottrina,“dal momento che il presupposto delle cause di incandidabilità è sempre rappresentato  da una sentenza definitiva, gli effetti della estinzione si estendono solo alle conseguenze penali (in concreto: la pena principale, le pene accessorie, alcuni degli effetti penali) della sentenza, senza arrivare a travolgere quest’ultima (nel suo contenuto di accertamento del fatto), che anzi – nel caso di specie – ne è il presupposto indispensabile (la sospensione condizionale implica la sentenza di condanna); né, tanto meno (sempre per le ragioni già richiamate) coinvolge il reato. Un simile effetto può, invero, essere traguardato solo da un diverso istituto, estraneo alle cause di estinzione del reato: quello della abolitio criminis. Infatti solo a seguito del mutare di tali presupposti (art. 2, comma 2, c.p.), è possibile per la parte richiedere la revoca della sentenza di condanna, con gli evidenti riflessi che ciò determinerebbe ai fini dell’applicazione dei motivi di incandidabilità [19].
Ed allora, se così è, il margine di discrezionalità attribuito al Prefetto risulta  fortemente ridimensionato, se non del tutto assente: infatti, se quest’ultimo deve limitarsi ad accertare la sussistenza di una causa di sospensione, e a verificare l’esistenza di una sentenza di condanna non definitiva, non residua alcun potere valutativo in ordine alla sussistenza di ulteriori elementi atti a mitigare l’indegnità morale del condannato a ricoprire un carica elettiva.
In questo senso, peraltro, sembra orientata anche la giurisprudenza: sul tema, tra le altre, assai significativa appare la decisione T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 08 ottobre 2013, n. 8696, secondo la quale "Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e) D. L.vo 31 dicembre 2012 n. 235, è legittima la dichiarazione di incandidabilità alle elezioni nei confronti di chi abbia riportato una condanna penale irrevocabile a pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, tenendo presente che: a) la norma postula – proprio in applicazione dell’art. 51 Cost. – un’autonoma valutazione, sul piano dell’ordinamento elettorale amministrativo, del disvalore inerente alla condotta penale, a prescindere dalle commesse (anche successive) vicende rilevanti sul piano penalistico o di altri settori dell’ordinamento; b) ai fini del venir meno della causa di incandidabilità non rileva né il fatto che la condanna sia stata sottoposta a sospensione condizionale, né l’avvenuta concessione dell’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241, poiché l’incandidabilità non è  un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato (che permane come fatto storico), ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo, con la conseguenza che è irrilevante la sopravvenuta estinzione del reato, ove non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e segg. cod. pen."
Va evidenziato, infine, come la questione in esame travalichi i confini della sola ipotesi della sospensione condizionale della pene, concretamente affrontata in giurisprudenza nelle prime applicazioni della legge Severino: la questione dell’incidenza delle vicende penali della condanna per il reato-base, infatti, investe tutte le cause di estinzione del reato, per le quali, anzi il problema si pone in termini ancora più stringenti ed immediati.
A differenza dell’istituto di cui agli artt. 163 c.p., che è costruita come una fattispecie di norma a formazione progressiva, contenente l’insieme della sospensione della pena e del decorso dei termini di legge senza che il reo commetta nuovi reati della stessa indole, le altre ipotesi di estinzione del reato comportano istantaneamente, per il solo verificarsi dell’evento previsto dalla legge, l’effetto estintivo del reato, con il conseguente problema di decidere della sorte del provvedimento di cui al decreto n. 325.
Il problema si pone, ad esempio, nei casi di amnstia propria (art. 151 c.p.), di prescrizione del reato (art. 157 c.p.), di oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) e di perdono giudiziale (art. 169 c.p.). Naturalmente, nessun problema in caso di estinzione del reato per morte del reo, ex art. 150 c.p.

6.   Conclusioni. - Alla luce di tutto quanto detto e dei profili problematici sin qui passati in rassegna, emerge con tutta evidenza come le intenzioni del Legislatore del 2012 siano state smentite dalla realtà fattuale.
È indubbiamente apprezzabile l’intento del Legislatore di colpire con severità la contaminazione dell’apparato pubblico da fenomeni deprecabili, che hanno in sé un alto tasso di disvalore sotto il profilo della condotta e che potrebbero ictu oculi compromettere e ledere i principi di buon andamento, l’efficienza e l’imparzialità, a cui deve ispirarsi l’agere amministrativo in tutte le sue vesti, con la previsione di strumenti di immediato allontanamento dalla pubblica funzione di soggetti attinti da condanne penale.
E tuttavia, l’incerta formulazione del testo normativo, spesso carente  di indicazioni univoche, sia sul piano ontologico che su quello applicativo, finiscono con l’ingenerare troppe incertezze sull’effettiva portata della nuova disciplina, e quindi, sulla reale efficacia dei nuovi istituti, la cui nobile finalità potrebbe essere svilita da una incerta interpretazione.
A tale circostanza si aggiungono poi i dubbi di costituzionalità della Legge Severino che rischia di vanificarne l’effettiva portata innovativa. In un simile contesto, ancora una volta, come sempre più spesso accade, spetta alla giurisprudenza, anche costituzionale, il delicato compito di fornire in sede interpretativa le risposte, dogmatiche e operative, che il dato normativo del decreto n. 235/2012 non è in grado di soddisfare appieno.



Bibliografia

[1] A. Racca, Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’”incandidabilità” per le cariche elettive (e di governo)  nell’ordinamento italiano, in Consultaonline.it.
[2] La Corte costituzionale, come è noto, nella sentenza 6 maggio 1996, n. 141, ha chiarito che «solo una sentenza irrevocabile, nella specie, può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive». 
[3] Ibidem
[4] La legge delega all’adozione del testo normativo in commento è “Legge Anticorruzione”, ovvero la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», meglio nota come «Legge anticorruzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2012, n. 265. Si tratta di una legge composta sostanzialmente da un articolo contenente 83 commi che prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Le disposizioni recate dai commi dell’articolo 1  pongono nuovi obblighi e adempimenti per le amministrazioni pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare. Le misure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale.
[5] A. Racca, Problematiche costituzionali del nuovo regime dell’”incandidabilità” per le cariche elettive (e di governo)  nell’ordinamento italiano, in Consultaonline.it (16 gennaio 2014); G. Zagrebelsky – V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 105 ss.
[6] La previgente disciplina era contenuta nella Legge 19 marzo 1990, n. 55 (parzialmente modificata dalle leggi 18 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30) abrogata dalla c.d. Legge Severino, che ne ha sostanzialmente recepito i contenuti.
[7] O. Toriello,  Il D. Lgs. Severino a due anni dalla sua entrata in vigore: luci e ombre della nuova disciplina in materia di incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive, in Diritto e giurisprudenza commentata, Rivista n. 2 – 2015,  Dike.
[8] In particolare, l’art. 10, al comma 4, prevede che: “Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso cui il giudice indicato nell’art. 665 del codice di procedura penale, all’organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al Prefetto territorialmente competente”.
[9] La stessa previsione è contenuta nell’art. 11 con riferimento all’applicazione di una misura di prevenzione.
[10] Il riferimento, in particolare, è al diverso istituto dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all’art. 2, lett. b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233.
[11] O. Toriello,  Il D. Lgs. Severino a due anni dalla sua entrata in vigore: luci e ombre della nuova disciplina in materia di incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive, cit.
[12] Peraltro, va aggiunto che il principio di irretroattività delle leggi penali, come consacrato dagli artt. 25 e 2 c.p., vanno coordinate con le conclusioni rassegnate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo: la C.E.D.U., infatti, pur in sostanza ribadendo l’operatività del medesimo principio di irretroattività (art. 7 C.E.D.U.), rivendica piena autonomia nell’individuazione delle disposizioni penali e delle sanzioni dalle stesse comminate da ricondurre nell’ambito di applicazione del principio in esame. La portata applicativa dei principi convenzionali, infatti, estende il suo ambito di operatività al di là dei reati e delle pene come qualificati dal diritto interno, dovendo trovare applicazione per tutte le fattispecie “intrinsecamente penali” in base alla concezione autonomistica propria della C.E.D.U.: secondo i Giudici di Strasburgo, infatti, la nozione di “penalmente rilevante” ai fini del concreto rispetto della Convenzione derivano dall’interpretazione autonomamente fornita dalla stessa Corte, libera di valutare, appunto in via autonoma, se una misura costituisce una “pena” ai sensi della Convenzione. In particolare, la Corte di Strasburgo ha a più riprese ribadito la natura penale (e quindi irretroattiva) di talune sanzioni qualificate come “amministrative” dagli ordinamenti nazionali, sulla base di una nuova – ed appunto autonoma – valutazione della natura dell’illecito, della gravità della sanzione, come astrattamente individuata dal legislatore ed irrogata in concreto dal giudice, nonché degli scopi preventivi e repressivi dalla tessa perseguiti e dalle relative modalità di esecuzione.

[13] Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 695; Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2013, n. 5222.
[14] T.A.R. Molise, 1 febbraio 2013, n. 27.
[15] V. Marceno’, L’indegnità morale dei cittadini e il suo tempo, cit.. In giurisprudenza, ex multis, v. Cons. Stato, n. 695/2013.
[16] Dispone in particolare il comma 2 dell’art. 15 che: “L’incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all’art. 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”.
[17] T.A.R. di Napoli non ha aderito all’asserita incostituzionalità del decreto n. 235 in riferimento all’art. 76 Cost. – pure prospettata dai ricorrenti – in quanto la Legge Severino, introducendo gli istituti della sospensione e della decadenza, avrebbe travalicato i limiti imposti al legislatore delegato dalla legge delega: gli istituti in questione, infatti, costituiscono estrinsecazione di quel più generico concetto  di “misure inibitorie” richieste dal Parlamento nella legge delega. A parere del Tribunale Amministrativo, infatti, l’introduzione dello strumento interinale della sospensione non rappresenta uno straripamento della volontà legislativa così come espressa  nella delega, la stessa non rappresentando una misura  sanzionatoria che esula dal presupposto della sentenza condanna definitiva, ma più semplicemente uno strumento complementare all’unica vera misura sanzionatoria, qual è la decadenza. Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la terza Sezione il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 730 resa il 14 febbraio 2014. Nel rigettare la questione  di costituzionalità dell’istituto in esame per eccesso di delega, ha evidenziato che “La “sospensione” è per definizione, uno stato transitorio, necessariamente limitato nel tempo, e destinato a concludersi o con la definitiva cessazione dell’incarico (decadenza)  con la reintegrazione nelle funzioni. Sembra evidente dunque che la “sospensione” non possa  dipendere, per sua stessa natura, che da una condanna non definitiva
[18] Con riferimento all’ambito applicativo dell’istituto della sospensione, si segnala Cons. Stato, sez. V 06 ottobre 2014, n. 4992, il quale ha chiarito che la disciplina in esame è applicabile anche con riferimento alle nuove Province, atteso che l’art. 1 comma 69, l. 7 aprile 2014 n. 56 non ha inciso sulla natura elettorale degli organi provinciali, ma ne ha modificato solo l’elettorato, attribuendovi carattere di secondo grado. Pertanto, “è legittimo il provvedimento che non ammette all’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale il Sindaco di un comune e un Consigliere comunale perché sospesi dalla carica a seguito di condanna penale con pronuncia di primo grado oggetto d’appello tuttora pendente”.
[19] B. Ponti,  La incandidabilità e gli effetti della estinzione del reato, nota a T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 08 ottobre 2013, n. 8696, inGiornale Dir. Amm., 2014, 4, 372.

venerdì 5 giugno 2015

Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: le nuove soglie comunitarie

Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2013 L.335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Vedi le nuove soglie

Pubblicazione in Gazzetta di Bandi e Avvisi: promemoria

PROMEMORIA SULLA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI E SUI TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE NELLE PROCEDURE APERTE, RISTRETTE E NEGOZIATE CON BANDO