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venerdì 20 novembre 2015

Esame Avvocato 2015: utili consigli per le prove scritte

Riportiamo di seguito alcuni “trucchi del mestiere” e le strategie per poter risolvere i casi, per mezzo dell’utilizzo dei codici e di uno studio mirato.

01. CONSIGLI PRATICI OLTRE LA PREPARAZIONE
Le prove scritte di esame non si svolgono in un ambiente sterile o che favorisce la meditazione e la riflessione. Al contrario, le condizioni ambientali sono spesso ostili: poca illuminazione, temperatura inadeguata, piani di lavoro che a volte si riducono a sedie con una ribalitina costituiscono eventi tutt’altro che rari nelle sedi di Corte di appello ove si tengono le sessioni d’esame. Oltre a ciò, va considerato che l’esame si svolge in sale che normalmente contengono centinaia di persone, con tutto quello che ne consegue in termini di confusione o difficoltà a trovare la giusta concentrazione. Anche questo è un aspetto che deve essere considerato ed affrontato dal candidato allenato, il quale deve sapersi imporre in via preventiva una certa autodisciplina mentale per raggiungere comunque, anche in condizioni difficili, un elevato standard di rendimento. Questo risultato potrà essere favorito anche dall’adozione di alcuni semplici accorgimenti come, ad esempio, tappi per le orecchie, per isolarsi dall’ambiente circostante, e l’assunzione di cibi adeguati, per tenere alto il livello di attenzione e le risposte del fisico.

02. COME SFRUTTARE AL MASSIMO I CODICI COMMENTATI
Un altro fattore di particolare importanza consiste nell’abilità con cui si adopera il codice commentato. Un buon codice commentato aiuta quasi sempre in modo significativo, se non decisivo, per la soluzione del caso oggetto del parere, purché si abbia la pazienza della consultazione e, soprattutto, la capacità di individuare gli articoli da consultare.
Dinanzi al caso, quindi, vanno individuati, innanzitutto, gli istituti giuridici che sono coinvolti. Se, ad esempio, si tratta di un contratto tipico, occorre leggere e meditare tutti gli articoli che disciplinano quel determinato contratto. Se si tratta, invece, di un contratto atipico, diviene necessario analizzare la disciplina del contratto tipico, il cui schema è più prossimo (ad esempio, leasing e vendita con riserva della proprietà: in questo caso, si vedrà come, sotto la norma dell’art. 1526 c.c., si rinvengono preziose indicazioni circa la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing). Un particolare ausilio nella individuazione delle norme e degli istituti giuridici rilevanti è dato, oltre che dal richiamo che ciascuna norma fa ad altre norme del codice o ad altre fonti normative, dall’indice analitico-alfabetico posto alla fine del codice commentato. Detto indice consente, infatti, di individuare agevolmente le norme relative all’argomento ricercato.
Una volta trovate le norme di interesse, la lettura del commento delle stesse è facilitata dalla sua suddivisione in distinti paragrafi, che riordinano in modo sistematico le massime giurisprudenziali relative alla norma. Le specifiche problematiche giuridiche sono individuabili tramite la ricerca delle parole chiave evidenziate in neretto. Va infine ricordato che il commento alle prime norme di ciascun istituto contiene, nelle battute iniziali, massime giurisprudenziali che riassumono i tratti essenziali dell’istituto, circostanza di particolare utilità nella redazione dei c.d. «brevi cenni». Sovente, inoltre, i commenti a ciascuna norma od istituto giuridico si chiudono con un paragrafo dedicato alla particolare casistica.

03. COME AFFRONTARE L'ESAME: LA BELLA COPIA
E' difficile, ovviamente, stabilire la «dimensione ottimale» di un elaborato. In ogni caso, la sintesi – intesa come assenza di argomenti inutili, di ripetizioni, di giri di parole – è una qualità dello scritto generalmente apprezzata. Ciascun candidato si augura che l’esaminatore sia comprensivo in sede di correzione. Un modo efficace per ben disporre l’esaminatore consiste nell’alleviare la fatica del leggere: la qual cosa presuppone, evidentemente, una grafia chiara o, quanto meno comprensibile.
Al candidato devono essere chiari i seguenti punti:
a) l’elaborato scritto deve essere chiaro e intellegibile, sia nella sostanza sia nella forma;
b) per quanto riguarda la sostanza, ogni affermazione deve avere una premessa da cui scaturisce logicamente e deve risultare adeguatamente motivata;
c) per quanto concerne la forma, è fondamentale scrivere con una grafia chiara e comprensibile, utilizzando una forma lineare ed
evitando periodi e fraseggi eccessivamente lunghi e complicati. Assolutamente da evitare le frasi incidentali;
d) tra le varie parti dell’elaborato vi deve essere equilibrio.
Il candidato dovrà svolgere le premesse generali sugli istituti giuridici, cui si riferisce il caso, se ciò è espressamente richiesto dalla traccia, facendo attenzione a non essere prolisso ed a non trattare specifici aspetti che non siano rilevanti per la risoluzione del caso prospettato. Dopo le premesse, andranno riportate le problematiche, dalla cui trattazione discende la soluzione del caso concreto. Se la soluzione della questione non è pacifica, occorrerà cercare – nei limiti in cui si sia in grado di farlo – di esporre gli argomenti in favore e contro le rispettive tesi. Infine, occorrerà illustrare sinteticamente la soluzione.

04. LE TRE PROVE SCRITTE: COME AFFRONTARLE AL MEGLIO
Il segreto per una buona riuscita della prova scritta sta anche nella capacità del candidato di distribuire bene il tempo a sua disposizione: sette ore per ciascuna delle tre prove scritte.
Ecco una distribuzione ottimale. La prima ora dovrebbe essere utilizzata per:
  1. leggere con attenzione ed analizzare le 2 tracce proposte (che diventano 3 nel caso dell’atto giudiziario);
  2. scegliere quella che, pur apparendo eventualmente più complessa, implica lo svolgimento su una materia meglio conosciuta;
  3. effettuare l’inquadramento del caso ed individuarne la possibile soluzione;
  4. redigere una scaletta degli argomenti, che saranno svolti, e dei riferimenti (normativi, dottrinali e giurisprudenziali) da richiamare.
Nelle successive sei ore si passa alla materiale redazione dell’elaborato (parere o atto), se possibile, direttamente ‘‘in bella’’, sviluppando e integrando la scaletta in precedenza predisposta (nel caso di grafia difficilmente leggibile, il candidato deve riservarsi il tempo necessario, non inferiore ad un’ora, per copiare l’elaborato in ‘‘bella’’).
In ogni caso, occorre tener presente che nelle ultime due ore si è di regola abbastanza stanchi, e, pertanto, non in grado di affrontare compiti gravosi: circostanza questa che sconsiglia di rimandare a tale momento la trattazione dei punti più complessi dell’elaborato.

05. LA SCELTA DELLA TRACCIA
La facoltà di scegliere il parere motivato fra 2 questioni e l’atto giudiziario fra 3 quesiti costituisce per i candidati una opportunità preziosa e deve essere esercitata, entro un termine ragionevole, tenendo conto sia della propria preparazione, sia delle esercitazioni in concreto effettuate durante il biennio di tirocinio.
L’esame della traccia scelta
Scelta la traccia, occorre esaminarne con attenzione il testo, leggendolo almeno 2 volte per assicurarsi di averne ben compreso il senso.
Esaminare attentamente la traccia significa non soltanto dare peso alle singole parole utilizzate ed ai periodi incidentali (che spesso apportano ulteriori elementi di valutazione), ma anche effettuare una analisi corretta dei fatti in essa esposti, necessaria per passare ad una individuazione corretta delle questioni di diritto.
Una comprensione travisata dei fatti indicati nella traccia — della quale ci si accorga tardi o addirittura al termine della prova — pregiudica lo svolgimento dell’elaborato o addirittura ne rende impossibile la rielaborazione.

06. L’utilizzo dell’indice analitico del codice, dei richiami normativi e delle note
Per l’analisi della traccia, è necessario soprattutto ‘‘saper usare i codici’’. Questi sono generalmente integrati da un indice analitico-alfabetico, in cui le singole norme sono raggruppate sotto singole voci relative ai vari istituti e disposte in ordine alfabetico.
L’indice riporta, sotto ogni voce, tutti gli articoli del codice che ad essa si riferiscono.
Richiami normativi
Inoltre, i singoli articoli del testo sono spesso integrati con i richiami (effettuati tra parentesi) di altri articoli dello stesso codice o di altri codici: i richiami intertestuali stanno a significare che l’argomento o il concetto contenuto in un determinato articolo è anche trattato nell’articolo indicato tra parentesi.
Ad esempio, se oggetto della prova è il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, l’indice analitico di qualsiasi codice riporta generalmente il riferimento agli artt. 1333 e 1468 c.c.; e, consultando detti articoli, è possibile trovare un richiamo agli artt. 1803, 1813 e 1987 c.c. (ciò indica un certo collegamento con il contratto di mutuo e di comodato, tradizionalmente considerati contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, nonchè con la promessa unilaterale).
Note di richiamo
Anche le note di richiamo, per lo più poste in calce ad ogni norma, possono essere assai utili per far ricordare concetti e nozioni (e, talvolta, possono anche suggerire parti del compito).
La consultazione dell’indice analitico e l’esame dei richiami normativi e delle note — proprio perchè offrono spunti significativi per l’individuazione degli argomenti da trattare e della struttura da dare al compito — costituiscono un valido supporto per la predisposizione della scaletta.
L’ideale è portare all’esame almeno due codici, compilati da autori diversi e annotati con la giurisprudenza, al fine di poter utilizzare indici, note e richiami diversi, nonchè massime di sentenze diverse.

07. La predisposizione della scaletta
Punto di partenza per la redazione della prova scritta è la classica ‘‘scaletta’’, cioè un appunto, nel quale vanno sinteticamente indicati i diversi argomenti, tra loro coordinati, che si intende svolgere, nonché i riferimenti normativi corrispondenti agli istituti giuridici che si intende trattare.
La scaletta rimane sempre e soltanto uno schema pro memoria, che agevola il lavoro del candidato, ricordandogli gli argomenti da svolgere ed aiutandolo a non andare ‘‘fuori traccia’’: può essere eventualmente modificata o integrata durante la redazione dell’elaborato.
Occorre stare attenti nel raccogliere le voci che circolano nell’aula di esame:
  • sia perché spesso si tratta di notizie imprecise o addirittura errate che possono confondere
  • sia perché, più semplicemente, si potrebbe rischiare di concentrarsi su un singolo aspetto, oggetto della ‘‘voce’’, sottovalutando il materiale già autonomamente raccolto e perdendo di vista la struttura complessiva dell’elaborato.
08. La redazione dell’elaborato
 La comprensibilità dell’elaborato — sotto il profilo della grafia, della grammatica e della sintassi — costituisce il primo criterio di valutazione dei commissari. Ne consegue che il primo accorgimento del candidato deve essere quello di cercare di scrivere in forma chiara e scorrevole e con grafia facilmente leggibile: l’esigenza di interrompere continuamente la lettura, per soffermarsi su parole indecifrabili o su espressioni contorte, infastidisce (e, talvolta, irrita) i commissari ed impedisce loro di seguire il filo del ragionamento svolto nel compito.
Le varie parti dell’elaborato devono essere espresse con un periodare semplice (senza troppi incisi o subordinate); la trattazione dei singoli argomenti giuridici deve essere il più possibile incisiva; le ripetizioni vanno evitate; la sequenza dei periodi deve essere rispettosa della logica (grammaticale e giuridica).
Non va mai dimenticato che ogni commissione esaminatrice è composta da esperti (avvocati, magistrati e docenti universitari), che sono tenuti a leggere centinaia di compiti in tempi relativamente ristretti: il miglior modo di presentarsi è quello di esporre — con una grafia chiara o, quanto meno, comprensibile (che alleggerisca la fatica del leggere) — uno sviluppo ragionato, logico e consequenziale degli argomenti.
L’elaborato di esame non deve contenere segni di identificazione, né l’apposizione di segni in luogo delle parole (ad es., ‘‘x’’ in luogo di ‘‘per’’; ‘‘+’’ in luogo di ‘‘più ’’).
Nella redazione dell’elaborato, che costituisce il nucleo centrale di ciascuna delle 3 prove scritte, assumono una importanza determinante (anche maggiore della stessa preparazione teorica) il metodo di disamina delle questioni giuridiche e la tecnica di redazione.
La copiatura dell’elaborato
Qualora la prima stesura dell’elaborato non risulti immediatamente comprensibile, entro le 7 ore concesse, conviene copiare l’elaborato, con particolare attenzione alla grafia ed alla sintassi, per rendere più agevole il compito della commissione, che non può e non deve incontrare difficoltà di lettura e di comprensione del compito scritto.
I candidati hanno l’obbligo di usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato, ma non hanno anche l’obbligo di riconsegnare tutti i fogli ricevuti, anche se non utilizzati.
Pertanto, in linea di principio, la consegna della minuta è una facoltà (e non un obbligo) del candidato, che, di volta in volta, potrà decidere se esercitarla o meno. È preferibile consegnare anche la minuta in tutti i casi in cui gli elaborati siano stati scritti con una grafia non facilmente comprensibile ovvero siano stati frettolosamente ricopiati, con il rischio di errori od omissioni.
In ogni caso, l’elaborato di esame va consegnato con calma, senza far ressa, osservando attentamente le modalità previste: in particolare, conviene chiudere, dapprima, la busta grande con l’elaborato e, poi, quella piccola con le proprie generalità : potrebbero verificarsi, infatti, incresciosi incidenti di scambio di nomi, che vanificherebbero tutto il lavoro fino a quel momento faticosamente svolto dal candidato diligente.

09. La gestione del tempo
Il profilo di maggiore criticità nelle prove scritte è rappresentato dal tempo a disposizione del candidato: sette ore rappresentano uno spazio cronologico minimo per lo svolgimento di tutte le attività che sono richieste al candidato e, dunque, è assolutamente necessario che esse siano sfruttate al meglio.
Razionalizzazione del tempo
Primo passo è razionalizzare il tempo.
Occorre eliminare i passaggi e le attività che, molto spesso, determinano uno spreco inutile del poco tempo a disposizione, tra cui , molto comune, quello determinato dalla decisione di cambiare la traccia scelta: questione che, in astratto, dovrebbe porsi solo in ambito di redazione del parere (poiché solo con riguardo ad esso vengono assegnate due tracce tra cui scegliere nella medesima materia).
Sempre più spesso capita di sentire di candidati che, in corso di svolgimento dell’atto, cambiano traccia, e dunque materia, passando dall’atto di diritto civile a quello di diritto penale o di diritto amministrativo e viceversa: poche cose, in sede di esame, sono tanto deleterie quanto un mutamento della traccia, poiché ciò significa aver bruciato tutto il tempo dedicato a quella scelta in precedenza; poche cose, peraltro, sono parimenti inutili, dal momento che le tracce sono tutte di più o meno eguale difficoltà , e solo la progressiva conoscenza dei problemi di quella che abbiamo scelto ce la fa apparire più difficile di quella o di quelle che abbiamo esaminato solo superficialmente e poi scartato.
Il consiglio, dunque, è dedicare un minimo tempo alla scelta, affinché essa contenga un minimo di consapevolezza: dopo di che, quella scelta deve ritenersi irreversibile e tutto il tempo a seguire deve essere dedicato allo svolgimento del problema assegnato.
Organizzazione del tempo
Occorre focalizzarsi sull’organizzazione del tempo. La soluzione di un caso giuridico (in specie di quelli assegnati in sede di esame) richiede sostanzialmente lo svolgimento di attività che si caratterizzano per un certa ripetitività: per ciascuno di noi quelle attività richiedono un tempo diverso. Vi è , ad esempio, chi ha rapidità nello scrivere in forma gradevole e chi invece necessita di più tempo; chi ha dimestichezza con la consultazione di un codice annotato con la giurisprudenza e chi invece ha una preparazione più squisitamente teorica; chi ha costante abitudine alla redazione di atti e chi, invece, non ha mai avuto occasione di scriverne.
È evidente come ogni candidato dovrebbe conoscere, ben prima di presentarsi all’esame, quali siano i suoi punti forti e quali i suoi punti deboli: e, soprattutto, dovrebbe avere strutturato in precedenza un sistema nell’ambito del quale le diverse attività, necessarie per seguire il percorso che va dalla scelta della traccia sino alla redazione finale dell’atto, siano in linea di massima predeterminate nella propria dimensione temporale.
In sostanza, ben prima di sostenere l’esame un candidato dovrebbe conoscere in quanto tempo normalmente egli materialmente redige un atto giudiziario (dopo che abbia trovato la soluzione al problema sottopostogli), ovvero conoscere in quanto tempo di norma egli riesca ad individuare la soluzione di un caso teorico-pratico, in modo da essere pronto ad affrontare la situazione concreta in sede di esame.

Esame Avvocato 2015, la redazione dell'atto giudiziario

esame avvocato 2013La tecnica consigliata per la redazione dell’atto giudiziario
La redazione dell’atto giudiziario è la terza ed ultima prova della sessione di esame tesa a comprovare “conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo’’.
Struttura generale dell’atto
Un ordine espositivo corretto potrebbe essere il seguente:
  • la descrizione del fatto;
  • l’esposizione dei principi e degli istituti giuridici rilevanti;
  • l’illustrazione delle conseguenze che nel caso di specie derivano dall’applicazione dei principi stessi;
  • la formulazione delle conclusioni, fase particolarmente delicata.
In via generale, in ogni scritto difensivo le argomentazioni dell’avvocato (del quale il candidato assume le vesti nelle prove di esame) possono svolgersi su un triplice piano:
  1. in via preliminare e/o pregiudiziale;
  2. nel merito (in via principale, in via subordinata, in estremo subordine);
  3. in via istruttoria.
La principale difficoltà nella redazione dell’atto giudiziario sta nel fatto che le argomentazioni devono svolgersi secondo le prescrizioni del codice di procedura che regolano la materia. Estrema attenzione devono ricevere pertanto:
  • la scelta del tipo di atto da redigere (ad es., appello o riesame avverso un provvedimento attinente allo status libertatis dell’imputato);
  • il controllo sull’osservanza dei termini processuali, spesso stabiliti a pena di decadenza, nonché nell’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente;
  • la predisposizione degli elementi richiesti a pena di inammissibilità o di nullità dell’atto;
  • l’individuazione e la prospettazione degli elementi di prova a sostegno di quanto si afferma in diritto;
  • la ricostruzione di un rigoroso iter logico giuridico che possa convincere l’Autorità giudiziaria adita della bontà della propria tesi;
  • il richiamo alla giurisprudenza per rafforzare il suddetto iter logico-giuridico;
  • la definizione e la compiuta articolazione delle domande che si rivolgono all’Autorità giudiziaria.
La redazione dell’atto giudiziario su quesito di diritto civile
L’atto giudiziario su quesito di diritto civile, sostanziale e processuale, può consistere, ad es., nella redazione di un atto di citazione, di una comparsa di risposta, di una memoria illustrativa, di una comparsa conclusionale, ovvero di un atto di appello.
Struttura logica
In generale, l’ordine logico di esposizione delle argomentazioni difensive dovrebbe essere il seguente. In via preliminare, vanno presentate le eventuali questioni relative: alla validità e regolarità formale degli atti processuali, alla sussistenza dei presupposti processuali (giurisdizione e competenza del giudice investito della domanda, capacità e legittimazione formale delle parti, assenza di impedimenti derivanti dalla litispendenza e dal compromesso) e delle condizioni dell’azione (legittimazione ed interesse ad agire), all’eventuale prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, ecc., cioè tutte quelle questioni che si pongono con priorità logica, perché soltanto dopo la loro soluzione si può passare ad esaminare il merito della causa.
Successivamente, devono essere proposte le questioni di merito, ovvero tutte quelle questioni, la cui soluzione può essere direttamente o indirettamente rilevante ai fini della decisione sulla fondatezza della domanda proposta nel processo dall’attore (ovvero dal convenuto, che sia attore in via riconvenzionale).
Seguono, infine, le richieste presentate in via istruttoria. In particolare, in relazione alle richieste di prova orale, la formula preferibile è quella della c.d. ‘‘domanda chiusa’’ che porti il teste all’affermazione o alla negazione del fatto (‘‘dica il teste se è vero o non è vero che ...); mentre va evitata la formulazione dei capitoli che implichi narrazioni del fatto secondo la tesi prospettata dalla parte (con deduzione di premesse, di subordinate o di ipotetiche).
La precisazione delle conclusioni è spesso il nodo cruciale delle difficoltà della prova scritta. Basta considerare che le conclusioni non costituiscono altro che il petitum, cioè l’oggetto della domanda (o dei motivi di opposizione all’accoglimento dell’altrui domanda) che dovrebbe poi trasfondersi nel decisum del giudice, e la questione si semplifica: il candidato avvocato potrebbe immaginare di essere lui a scrivere il dispositivo della sentenza, così come lo auspica, e, quindi, ‘‘anticiparlo’’ nelle proprie conclusioni come richiesta di parte.


L’atto giudiziario su quesito di diritto penale
L’atto giudiziario su quesito di diritto penale, sostanziale e processuale, può consistere nella redazione di un atto di appello ovvero di una richiesta in materia cautelare (personale o reale) ovvero, più semplicemente, di una memoria difensiva.
Struttura logica
In generale, l’ordine logico di esposizione delle argomentazioni difensive è il seguente: si va dalle richieste pregiudiziali, con l’enunciazione dei motivi concernenti la mancata declaratoria di non procedibilità per una delle cause indicate negli artt. 529 e 531 c.p.p., nonché dei motivi di invalidità (inesistenza, inutilizzabilità , nullità , inammissibilità , decadenza) di uno o più atti processuali, alla richiesta di proscioglimento per motivi di merito. Nel merito, in via principale, il difensore può e deve chiedere l’assoluzione dell’imputato (anche se lo sa colpevole) in tutti i casi specificati nell’art. 530 c.p.p.
In particolare, il proscioglimento per motivi di merito comporta una richiesta di assoluzione con la formula perché:
  • ‘‘il fatto non sussiste’’ ovvero ‘‘l’imputato non lo ha commesso’’ quando le risultanze processuali portano all’esclusione di uno degli elementi oggettivi del reato (condotta, evento, nesso di causalità ), o di un presupposto dello stesso, ovvero ad escludere che l’imputato abbia commesso il fatto;
  • ‘‘il fatto non costituisce reato’’ quando manca l’elemento soggettivo del reato (dolo, colpa) ovvero il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione;
  • ‘‘il fatto non è previsto dalla legge come reato’’ quando il fatto stesso non corrisponde ad alcuna fattispecie incriminatrice (ad es., per essere intervenuta una abolitio criminis);
  • ‘‘il reato è stato commesso da persona non imputabile’’, quando l’imputato non aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (salvo il caso di actio libera in causa previsto dall’art. 87 c.p.) a causa di: vizio totale di mente (art. 88 c.p.), ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 c.p.), azione da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.), sordomutismo (art. 96 c.p.), età minore di anni 14 (art. 97 c.p.);
  • ‘‘il reato è stato commesso da persona non punibile per qualsiasi causa’’, quando l’imputato non è punibile per mancanza di una condizione obiettiva di punibilità (art. 44 e 158 c.p.) ovvero per un’altra ragione (artt. 242, co. 2, 308, 376, 384, 387, co. 2, 398, co. 2, 463, 561, 598, 599 c.p.).
A norma dell’art. 530, co. 2, c.p.p., il difensore deve chiedere sentenza di assoluzione ‘‘anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona non imputabile’’.
Assoluzione nel merito in via subordinata
In via subordinata di merito, anche quando risulti pacifica la penale responsabilità dell’imputato, l’opera del difensore può efficacemente svolgersi, in base agli elementi legittimamente acquisiti nel processo, sul piano delle valutazioni concernenti:
  • la qualificazione giuridica del fatto, che costituisca un reato di minore gravità;
  • la esclusione di determinate aggravanti o l’applicazione di determinate attenuanti;
  • il giudizio di comparazione tra le circostanze (art. 69 c.p.);
  • la continuazione tra i vari reati eventualmente contestati (art. 81 comma 2 c.p.);
  • le ragioni che consigliano un mite trattamento sanzionatorio con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell’imputato (art. 133 c.p.);
  • la concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (artt. 163-164 e 175 c.p., nonché art. 533 comma 3 c.p.p.);
  • la sussistenza di una causa di condono (art. 174 c.p.).

L’atto giudiziario su quesito di diritto amministrativo
L’atto giudiziario su quesito di diritto amministrativo, sostanziale e processuale, può consistere, nella redazione di ricorso o controricorso al T.A.R. (tribunale amministrativo regionale), ovvero di una memoria difensiva, ovvero genericamente dell’atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito davanti all’Autorità competente.
L’ordine logico di esposizione delle argomentazioni difensive
Nell’atto amministrativo punto di partenza sono i motivi relativi alle questioni pregiudiziali, cioè ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione.
I presupposti processuali sono quegli elementi necessari per la regolare costituzione del rapporto processuale e perché il giudice possa decidere sul ricorso, e cioè: la capacità del giudice (giurisdizione e competenza), la capacità delle parti (capacità di esser parte, capacità processuale), l’ammissibilità dell’atto introduttivo (sussistenza degli elementi essenziali dell’atto introduttivo, la integrità del contraddittorio, l’impugnazione di un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, il mancato esperimento del ricorso straordinario), ovvero la sua ricevibilità (ex art. 21 legge T.A.R., come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre, per i diretti interessati, dalla data della notificazione e, per i terzi, dalla data della pubblicazione, nonché , per tutti, dalla data della piena conoscenza dell’atto).

Condizioni dell’azione amministrativa
Le condizioni dell’azione amministrativa, al pari di quelle dell’azione civile, sono, invece, quegli elementi attinenti alla pretesa sostanziale, necessari per l’esistenza stessa dell’azione, e cioè : la posizione giuridica sostanziale (che, nella specie, è costituita, di regola, da un interesse legittimo), la legittimazione processuale (e cioè l’identità del ricorrente con il titolare dell’interesse legittimo) e l’interesse a ricorrere.
Domande pregiudiziali
In sede di ricorso possono essere proposte alcune domande pregiudiziali, tra le quali le più importanti sono quelle relative alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e quella relativa all’incidente di falso, nonché la legittimità costituzionale di norme nazionali e l’interpretazione di norme comunitarie.
Deduzione dei motivi
Di seguito vanno analizzati i motivi che attengono ai vizi da cui, secondo la prospettazione del ricorrente, l’atto amministrativo impugnato è inficiato sotto il profilo della legittimità.
In via generale, la deduzione del motivo avviene attraverso l’indicazione:
  • del vizio, che inficia l’atto (ad es., violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere);
  • del profilo sotto il quale il vizio viene dedotto (ad es., per la violazione di legge, occorre indicare in base a quale interpretazione della norma invocata può ravvisarsi la illegittimità dell’atto; per l’eccesso di potere, occorre precisare se l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione viene ravvisato nella disparità di trattamento, nello sviamento, nella contraddittorietà, ecc.);
  • delle circostanze, dalle quali può desumersi la effettiva sussistenza del vizio denunziato (l’art. 6 n. 3 del r. d. 17 agosto 1907, n. 642, non si limita, infatti, a richiedere l’esposizione dei motivi, ma esige anche nell’atto introduttivo del giudizio la esposizione dei fatti che stanno a base del motivo).