martedì 27 ottobre 2015

Vaccini: non sono risarcibili i danni imprevisti. La sentenza

Vaccini: non sono risarcibili i danni imprevisti

Ove il medico esegua correttamente l'iniezione per la vaccinazione obbligatoria, nel caso in cui si manifestino effetti imprevisti ed imprevedibili, la Asl non è responsabile.

Lo ha affermato, con la sentenza oggi in pubblicazione, la Suprema Corte, la quale ha rilevato che il vaccino è «una pratica routinaria» che non necessita di «accertamenti preventivi». Pertanto, qualora si manifestassero effetti indesiderati, l'Asl non è tenuta a risarcire nulla quando il medico esegue correttamente l'iniezione.
I Giudici di legittimità hanno così respinto il ricorso di una donna che aveva riportato danni permanenti dopo la vaccinazione obbligatoria contro il tifo.
Nel caso di specie, la dottoressa che aveva eseguito l’iniezione, se pur correttamente e nel punto giusto, aveva leso il nervo circonflesso determinando così un effetto collaterale dannoso e non voluto.
Per tale motivo la donna aveva adito il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, a carico della Asl, a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica.
Istanza rigettata dai Giudici di merito (nonché dalla Corte di legittimità), ad avviso dei quali, benché fosse stato provato che l’iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità era ascrivibile al medico vaccinatore e dunque alla Asl, avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Salmè - Presidente -
Dott. Roberta Vivaldi - Consigliere
Dott. Raffaele Frasca - Consigliere -
Dott. Lina Rubino - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppina Luciana Barreca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 21177/2015
sul ricorso 23804-2012 proposto da:
P. F. ...omissis..., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato Michele Liguori, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente.-
contro
A. SPA in persona dei persona dei procuratori Dr. A. C. e Dr.ssa A. G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato Giorgio Spadafora, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
G. C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANO PARRASIO 6, presso lo studio dell'avvocato Enrico Vitiello, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gerardi giusta procura speciale in calce al controricorso;
M. A.- DIRETTORE GENERALE DELLA ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLI 29, la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Martucci giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonchè contro
ASL NAPOLI 5;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2953/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/09/2011, R.G.N. 2779/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. Lina Rubino;
udito l'Avvocato Giorgio Spadafora;
udito l'avvocato Domenico Gerardi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
I FATTI
Nel 1997 P. F. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torre Annunziata la A.S.L. n. 5 di Napoli per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica, dalla quale assumeva di aver riportato postumi permanenti. La A.S.L. chiamava in giudizio la sua compagnia assicuratrice, L. s.p.a. e il medico che aveva eseguito l'iniezione, G. C..
Nel 2003 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda compensando le spese.
Nel 2011 la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello della P. F., affermando che, benché potesse ritenersi provato che l'iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità fosse ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla ASL avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo; rigettava anche l'appello incidentale della compagnia di assicurazioni sulle spese, e compensava nuovamente le spese di lite.
P. F. propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza, n. 2953 del 2011 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 27 novembre 2011, non notificata, articolato in cinque motivi.
Resistono A. s p a (già R. s.p.a., già L. s.p.a.), la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud (già ASL n. 5 di Napoli) e la dott.ssa G. C. con controricorso.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2229 e segg., 2697, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c., 24 e 111 Cost.,ovvero la violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio nella responsabilità medica contrattuale della struttura pubblica; l'omessa e insufficiente o illogica motivazione o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce nuovamente la violazione e\o falsa applicazione delle norme ex artt. 1176, 1218, 2229 e segg., 2697, 2727,2729 c.c., 115 e 116 c.p.c.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dei medesimi articoli e in particolare la violazione dei principi in tema di onere di allegazione e prova.
Con il quarto, denuncia la violazione dei medesimi articoli ed in particolare la violazione dei principi in tema di prova presuntiva semplice, nonché l'omessa, insufficiente o illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo deduce la violazione e\o falsa applicazione sempre delle medesime norme ed in particolare dei principi in tema di nesso di causalità nel collegamento del danno ad uno specifico ed individuato errore medico.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e non possono essere accolti.
La corte d'appello non ha violato i principi in tema di responsabilità medica ed in particolare in tema di ripartizione dell'onere della prova in caso venga prospettata una ipotesi di responsabilità (contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l'esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente (sulla cui entità non si è svolto peraltro un approfondimento istruttorio) ma ha poi escluso, sulla base di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delle consulenze tecniche, in particolare della prima, che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell'iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, né era tenuta, trattandosi di una pratica routinaria ad eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi. In difetto di colpa in capo all'autrice della vaccinazione (neppure la ricorrente del resto ha allegato una manovra errata, ascrivibile alla dottoressa, che avrebbe provocato il dolore), il verificarsi dell'evento dannoso è stato ricondotto dalla corte territoriale al caso fortuito, ovvero all'andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso, come accertato dalla consulenza, che ha ricondotto all'esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l'intervento routinario.
Una tale ripartizione degli oneri probatori è conforme principi di diritto già enunciati da questa Corte in materia: nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. n. 17143 del 2012).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese legali in euro 2.000,00 ciascuno, di cui 200,00 per spese, in favore di A. e Giordano, in euro 1.600,00 di cui 200,00 per spese in favore di ASL Napoli Sud, oltre accessori e contributo spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 22 settembre 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Salmè
IL CONSIGLIERE EST
Lina Rubino
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Innocenzo Battista

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